Sproporzione sanzionatoria: il giudice deve motivare la commisurazione concreta (Cass. civ. Sez. 5 n. 13590 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per violazioni doganali, la riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997, invocata per assicurare il rispetto del principio unionale di proporzionalità, non può risolversi in un automatismo aritmetico: il giudice di merito, dopo aver enunciato in astratto i criteri di valutazione (natura e gravità dell’infrazione, modalità di determinazione dell’importo), è tenuto ad applicarli effettivamente al caso concreto, dando conto delle ragioni per cui la misura determinata non ecceda quanto necessario rispetto al disvalore della condotta e specificando le circostanze eccezionali che giustificano il correttivo. È invece nulla per violazione di legge, e non per motivazione apparente, la sentenza che fondi la riduzione su un passaggio meramente assertivo di sproporzione tra tributo e sanzione, senza esplicitare i parametri fattuali della commisurazione.
Il Fatto
La società contribuente, incorporante di una società operante nel settore tessile, impugnava gli avvisi di rettifica del valore in dogana delle merci importate nel 2012, emessi dall’Agenzia delle Dogane in ragione del legame personale tra l’amministratore della società incorporata e quello della fornitrice albanese, con conseguente maggiore IVA all’importazione e applicazione delle sanzioni ex art. 303 T.U.L.D..
Dopo una prima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale e una sentenza della CTR che aveva confermato le rettifiche, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15507/2020, aveva cassato con rinvio limitatamente alla questione sanzionatoria, ritenendo fondata la doglianza relativa alla violazione del principio unionale di proporzionalità. Il giudice del rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, rideterminava le sanzioni nella misura del 50% del minimo edittale, facendo applicazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia la società, sia l’Agenzia delle Dogane.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina prioritariamente il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui l’Agenzia lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Corte osserva che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la pronuncia non renda percepibile il fondamento della decisione, mentre è configurabile qualora l’esposizione, sia pur succinta, consenta di identificare la ratio decidendi. Nel caso di specie, la sentenza del giudice del rinvio aveva esplicitato le ragioni della rideterminazione, richiamando il principio unionale di proporzionalità e individuando i parametri di valutazione: il motivo è quindi rigettato.
Il motivo unico del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, trattati congiuntamente per intima connessione, sono invece accolti. Pur muovendo da prospettive opposte, entrambe le censure denunciano il medesimo vizio: l’adozione di una misura sanzionatoria concreta (50% del minimo) senza un effettivo scrutinio, in fatto, della sua proporzionalità rispetto alla specifica violazione contestata e senza l’esplicitazione dei criteri che rendano controllabile la scelta operata.
La Corte rileva che il giudice del rinvio, dopo aver correttamente enunciato in astratto i criteri di valutazione (natura e gravità dell’infrazione; modalità di determinazione dell’importo), ha poi fondato la decisione su un solo indice — il rapporto tra tributo e sanzione — traendo da ciò, senza ulteriori passaggi valutativi, la conseguenza che le sanzioni potessero essere ridotte “ragionevolmente” nella misura del 50% del minimo. La riduzione risulta così giustificata da un passaggio meramente assertivo e dall’applicazione aritmetica di una percentuale, senza dar conto delle ragioni per cui proprio quella misura residua sia proporzionata né della sua idoneità a soddisfare la funzione dissuasiva senza eccedere quanto necessario.
Ne consegue che l’affermazione dei criteri astratti non è seguita dalla loro effettiva applicazione alla fattispecie concreta. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della questione sanzionatoria, dando puntuale conto: dei criteri concretamente impiegati; delle ragioni che rendono la misura determinata non eccedente quanto necessario; delle circostanze fattuali che giustificano l’eventuale applicazione del correttivo di cui all’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997, spiegando perché l’eventuale riduzione non si risolva in un automatismo aritmetico ma costituisca esito di una commisurazione motivata e controllabile.
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Nota della Redazione
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