Il contribuente nel giudizio di rinvio dopo la Cassazione e l’onere di provare i rendimenti della previdenza integrativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 13608 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, investito della causa dopo la cassazione con rinvio, è tenuto ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, svolgendo l’approfondita indagine fattuale demandatagli, senza poter fondare la decisione su una mera certificazione del fondo pensione che, per la sua genericità, non consente di determinare l’effettiva natura delle somme erogate. In materia di rimborso di ritenute operate dal sostituto d’imposta su prestazioni di previdenza integrativa, l’onere probatorio grava sul contribuente, quale attore in senso sostanziale, che deve dimostrare quale parte dell’indennità ricevuta sia ascrivibile ai rendimenti netti derivanti dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, restando assoggettata al regime agevolato previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 482 del 1985 solo la quota corrispondente a tali rendimenti.
Il Fatto
Il contribuente, ex dirigente, chiedeva il rimborso della maggior ritenuta IRPEF operata dal fondo pensione, quale sostituto d’imposta, sulle rendite mensili corrispostegli in virtù di una polizza assicurativa, assumendo che solo la parte corrispondente al rendimento netto della gestione finanziaria dovesse essere tassata con l’aliquota agevolata del 12,5 per cento ex art. 6, legge n. 482/1985, e non l’intera somma con la tassazione separata. Dopo il rigetto del diniego tacito in primo grado e la riforma in appello, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26526/2016, accoglieva il ricorso del contribuente e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, con il compito di accertare i meccanismi di funzionamento del fondo e quantificare la parte della somma erogata corrispondente al rendimento netto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza della CTR per violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. per non essersi attenuta al principio di diritto e alle prescrizioni impartite con la sentenza rescindente. La CTR, infatti, aveva incentrato la propria decisione sul contenuto di una nota di Fondenel, che attestava genericamente l’assenza di rendimenti imputabili alla gestione del capitale su strumenti finanziari, senza svolgere l’approfondita indagine richiesta dal giudice di legittimità.
In particolare, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se una quota del capitale accantonato — indicata nel 50 per cento — fosse stata impiegata per l’accensione di una polizza collegata a un fondo d’investimento, e, in caso positivo, quantificare la differenza tra il capitale corrisposto e i premi riscossi, con la riduzione del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo. Un siffatto accertamento era tanto più necessario in considerazione del fatto che con uno dei motivi del precedente ricorso era stata lamentata l’omessa valutazione del certificato rilasciato dalla compagnia assicurativa, dal quale risultava il capitale investito e la rendita da corrispondere.
La Corte ha richiamato i propri precedenti secondo cui costituiscono rendimento netto solo le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale sul mercato, e non quelle calcolate attraverso riserve matematiche o sistemi attuariali. Ha inoltre ribadito che, nel giudizio di rimborso, spetta al contribuente dimostrare quale parte dell’indennità sia ascrivibile ai rendimenti, non potendo la certificazione del fondo, nella sua genericità, assolvere a tale onere probatorio. La CTR si è quindi sottratta al mandato ricevuto, incorrendo nella violazione denunciata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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