Rilevazione tardiva del foro del consumatore e incompetenza d’ufficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 13741 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tra professionista e cliente per il pagamento degli onorari, la competenza è determinata dal foro del consumatore, criterio inderogabile e prevalente su ogni altro. L’eventuale rilevazione d’ufficio della relativa incompetenza territoriale è soggetta ai limiti dell’art. 38, terzo comma, c.p.c., dovendo essere effettuata con il decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti cui tale norma non si applica, non oltre la prima udienza. Il rilievo officioso compiuto dal giudice all’esito di un iter articolato in più udienze, quando alcuna questione di competenza era stata sollevata in precedenza, è tardivo e non può fondare la declinatoria della competenza.
Il Fatto
Un avvocato aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c. e dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2011 dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia per ottenere la liquidazione degli onorari professionali maturati nell’interesse di un cliente, che era rimasto contumace. Il professionista aveva difeso il cliente in un procedimento per equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, ritenendo non esaustiva la liquidazione delle spese processuali intervenuta all’esito di quel giudizio.
La Corte d’Appello di Perugia, all’esito del procedimento, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo che il cliente fosse un consumatore e che il foro territoriale inderogabile fosse pertanto quello di Roma, luogo di sua residenza. Avverso tale sentenza, l’avvocato ha proposto regolamento necessario di competenza, lamentando la violazione delle modalità di rilevazione d’ufficio dell’incompetenza previste dall’art. 38 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente qualificato correttamente il mezzo come regolamento necessario di competenza, trattandosi di sentenza che aveva declinato la competenza territoriale in favore di un foro ritenuto inderogabile, quello del consumatore.
Nel merito, la Corte ha condiviso il principio secondo cui, nelle controversie di onorari professionali con il cliente, la competenza spetta all’ufficio giudiziario individuato in base al foro del consumatore, criterio inderogabile e prevalente. Tuttavia, il Supremo Collegio ha precisato che, sebbene l’incompetenza per territorio nei casi dell’art. 28 c.p.c. sia rilevabile d’ufficio, tale rilevazione deve avvenire nelle forme e nei termini tassativi previsti dall’art. 38, terzo comma, c.p.c. e cioè con il decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti cui non si applica tale norma, non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie, la causa, trattenuta una prima volta in decisione, era stata rimessa in istruttoria per verificare l’identità del convenuto. Nell’udienza fissata a tal fine non era stato sollevato alcun rilievo sulla competenza. Successivamente, la causa era stata più volte rinviata e solo all’udienza del 28.5.2025, all’esito della trattazione scritta, era stata pronunciata la sentenza impugnata che aveva declinato la competenza.
La Corte ha quindi ritenuto tardivo il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale, intervenuto oltre i limiti imposti dall’art. 38, terzo comma, c.p.c., non essendo ravvisabile alcuna ragione che giustificasse il mancato rilievo nelle fasi precedenti. Ha pertanto accolto il regolamento di competenza, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la competenza della Corte d’Appello di Perugia, dinanzi alla quale la causa deve essere riassunta.
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Nota della Redazione
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