Frode carosello e costi deducibili: l’onere della prova grava sul contribuente consapevole (Cass. civ. Sez. 5 n. 13842 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frode carosello, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche per presunzioni, la consapevolezza o la conoscibilità dell’illecito in capo al cessionario. Il contribuente deve dimostrare la propria buona fede, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture contabili. La deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti è regolata dall’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, che la ammette salvo che i costi siano direttamente utilizzati per la commissione di un delitto non colposo. La valutazione degli indizi da parte del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o giuridici del metodo presuntivo, non per la mera diversa interpretazione degli elementi probatori.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno 2004, recuperando a tassazione componenti positivi non contabilizzati e costi non inerenti, relativi ad acquisti di autovetture da società interposte in un meccanismo di frode carosello. La società risultava avere rapporti con due società fornitrici, una delle quali priva di struttura e con un prestanome quale legale rappresentante.
Dopo due gradi di merito favorevoli alla contribuente, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’Ufficio, censurando la mancata valutazione di numerosi elementi indiziari. In sede di rinvio, il giudice tributario rigettava il ricorso, ritenendo provata la consapevolezza della società. I soci ricorrono per cassazione con quattro motivi, tra cui la violazione delle norme sull’onere della prova e la mancata considerazione di uno storno bancario che avrebbe giustificato la differenza sui ricavi non contabilizzati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare i primi tre motivi, ricorda che il giudice di rinvio ha il potere di valutare liberamente le prove, purché rispetti il principio di diritto enunciato. La censura sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisca maggior peso ad alcune risultanze.
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura unicamente quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte sbagliata. La critica al ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando si limita a prospettare una diversa inferenza logica, dovendo emergere l’assoluta illogicità del ragionamento decisorio. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 1758/2018 per escludere che la mera diversa valutazione degli indizi possa fondare il sindacato di legittimità.
Quanto alla deducibilità dei costi, la Corte chiarisce la portata dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993: la consapevolezza dell’acquirente della frode non impedisce la deduzione dei costi, salvo che i beni siano stati direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo. Nel caso di specie, la contribuente commercializzava i veicoli, per cui il principio di inerenza non era automaticamente escluso. Resta comunque fermo l’onere del contribuente di provare la legittimità della detrazione.
Il quarto motivo viene accolto. La sentenza impugnata aveva omesso di esaminare il fatto decisivo dello storno bancario, senza prendere in considerazione le deduzioni del contribuente sulla discrasia tra fatture e pagamenti. Il giudice di rinvio si era limitato ad attestare la differenza senza valutare la spiegazione fornita. La Corte cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché proceda a nuovo esame sul punto.
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Nota della Redazione
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