Autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c. e riparto tra error in procedendo e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13909 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, perché è quella operata dai giudici del merito. La critica alla ricostruzione della vicenda storica è attratta nei confini del sindacato esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, mentre la mera censura del cattivo esercizio di tale potere è inammissibile. Il travisamento della prova trova il suo istituzionale rimedio nella revocazione per errore di fatto, ex art. 395, n. 4, c.p.c., se il fatto probatorio è stato punto controverso. La memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. non può integrare motivi di ricorso non enunciati.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la società a corrispondere al lavoratore l’ulteriore somma per il lavoro straordinario svolto quale autista di mezzi di trasporto. La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello e, sulla base delle testimonianze raccolte in primo grado e non valutate dal Tribunale, ha ritenuto dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario nel periodo 2009-2013, quantificando le somme dovute tramite CTU.
La società propone ricorso per cassazione con due motivi: il primo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’ammissibilità dell’appello; il secondo deduce la violazione di norme di diritto e il travisamento della prova. Il lavoratore resiste con controricorso. La Consigliera delegata propone la definizione anticipata del ricorso, e la società chiede la decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, corollario della specificità dei motivi, che opera anche in caso di error in procedendo. La parte ricorrente deve indicare gli elementi individuanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, senza che la Corte debba ricercarli autonomamente. Nel caso di specie, la ricorrente non ha sintetizzato né riprodotto l’impugnazione avversa, lamentando apoditticamente la genericità dei motivi di appello.
La Corte esclude che la sentenza CEDU Succi ed altri c. Italia abbia innovato il quadro, essendo legittimo un sistema rigoroso di requisiti formali per l’accesso al giudizio di legittimità. In ogni caso, la sentenza impugnata è coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27199/2017, secondo cui l’appello è ammissibile con una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, senza forme sacramentali.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento; nel caso, la ricorrente contesta la valutazione delle prove testimoniali, sollecitando un sindacato estraneo al controllo di legittimità. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo in caso di attribuzione dell’onere probatorio a parte diversa da quella onerata, circostanza non ricorrente nella specie, avendo la Corte territoriale addossato al lavoratore la prova dello svolgimento della prestazione.
Quanto alla prospettazione del travisamento della prova, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 5792/2024: il vizio di svista sul contenuto oggettivo della prova è rimediabile con la revocazione; se il fatto probatorio ha costituito punto controverso, la censura va proposta nei limiti dell’art. 360 c.p.c. La pretesa nullità della sentenza per anomalia motivazionale ex n. 4 dell’art. 360 c.p.c., dedotta solo in memoria, è inammissibile, poiché la memoria ex art. 380-bis c.p.c. illustra le ragioni dei motivi enunciati e non li integra.
Il ricorso è respinto nel suo complesso. La Corte applica l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di somme in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende. Dichiara altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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