Notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata ordinaria senza CAN: perfezionamento anche in caso di consegna a persona diversa; legittima la difesa dell’Agente della riscossione con avvocato del libero foro nel contenzioso tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 14370 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto di plico raccomandato da parte dell’agente della riscossione, è regolata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, non da quelle della legge n. 890/1982. Ne consegue che la consegna del plico a persona diversa dal destinatario comporta il perfezionamento della notifica, senza necessità dell’ulteriore invio della raccomandata informativa (CAN). La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia deve essere operata in modo chiaro e circostanziato, con indicazione specifica del documento e degli aspetti di difformità, non potendo risolversi in clausole di stile. In tema di difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel giudizio di legittimità, ove la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e quello di un avvocato del libero foro discenda dalla convenzione o dall’indisponibilità della prima, la costituzione a mezzo dell’uno o dell’altro postula implicitamente la sussistenza del relativo presupposto, senza bisogno di allegazione o prova. Solo nei giudizi di legittimità il patrocinio del libero foro è condizionato alle ipotesi di conflitto, indisponibilità dell’Avvocatura o apposita delibera; nel contenzioso tributario di merito, la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava a una società un’intimazione di pagamento relativa a undici cartelle esattoriali. La contribuente, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza delle cartelle perché mai notificate, impugnava l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che respingeva il ricorso. La Corte di secondo grado accoglieva parzialmente l’appello, annullando una sola cartella per vizio di notifica, e rigettava le eccezioni sulla legittimazione processuale dell’ente, sulla ritualità delle notifiche via PEC e sul disconoscimento della conformità delle copie prodotte.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, esaminando congiuntamente i primi due motivi in quanto entrambi incentrati sulla legittimità della costituzione dell’ente tramite un avvocato del libero foro. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, ha affermato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei soli casi previsti come riservati dalla convenzione, mentre può ricorrere ad avvocati del libero foro in tutti gli altri casi, senza necessità di allegare e provare la sussistenza del presupposto. La circostanza che la convenzione riservi all’Avvocatura la difesa nel solo giudizio di legittimità rende legittima la costituzione con un difensore del libero foro nel contenzioso di merito, come nella specie. Inoltre, quanto all’eccepita mancanza di prova dei poteri del rappresentante che aveva conferito la procura, la Corte ha precisato che, trattandosi di atto notarile specificamente richiamato, era onere della parte contestarne e provarne l’insussistenza, essendo la questione sollevata dal ricorrente meramente esplorativa.
Il terzo motivo, relativo al mancato rilievo del disconoscimento della conformità delle copie delle cartelle prodotte dall’ente, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile, ma deve essere specifica e circostanziata, indicando il documento contestato e gli aspetti di difformità.
Con il quarto motivo la contribuente lamentava la nullità della notifica delle cartelle inviate via PEC da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 15979 del 2022, secondo cui l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-PEC è riferito al destinatario della notifica, non al notificante, per il quale è previsto unicamente l’utilizzo di un indirizzo risultante da pubblici elenchi. L’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro non inficia la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione dell’atto da un indirizzo differente.
La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, censurando la sentenza d’appello che aveva annullato una cartella per mancato invio della raccomandata informativa (CAN). Ha chiarito che la notifica della cartella eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 mediante invio diretto di plico raccomandato da parte dell’agente della riscossione è regolata dalle disposizioni sul servizio postale ordinario, non da quelle della legge n. 890/1982. La consegna del plico a persona diversa dal destinatario comporta il perfezionamento della notifica, dovendosi presumere che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, senza necessità dell’ulteriore invio della CAN. La Corte, decidendo nel merito, ha rigettato integralmente il ricorso originario della società.
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Nota della Redazione
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