Clausola claims made non vessatoria e improcedibilità per omessa produzione della relata di notifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 14376 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, essendo manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato; ne deriva l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notifica a mezzo PEC. Il difetto di tale produzione determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla successiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ., né dalla dedotta erroneità della dichiarazione. Infine, la clausola claims made non è vessatoria, non altera il tipo legale dell’assicurazione contro i danni e non è soggetta al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma solo a verifica di conformità ai limiti di legge.
Il Fatto
Una paziente citava in giudizio il medico per i danni subiti a seguito di un intervento chirurgico non eseguito a regola d’arte. Il medico conveniva in garanzia la propria assicuratrice, la quale eccepiva l’inoperatività della polizza, connotata da clausola claims made. Il Tribunale rigettava la domanda di manleva, ritenendo la richiesta di risarcimento pervenuta oltre il termine convenzionale di un anno dalla cessazione del contratto. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la vessatorietà e l’immeritevolezza della clausola. Avverso tale sentenza il medico proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva la compagnia.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è affetto da un vizio preliminare: l’improcedibilità. La ricorrente, nel ricorso notificato il 5 gennaio 2023, aveva dichiarato l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, avvenuta a mezzo PEC l’8 novembre 2022. Tuttavia, la relata di notifica non era stata allegata al ricorso né prodotta dalla controricorrente. La ricorrente, nell’istanza di decisione, aveva poi tentato di rimediare, asserendo che la sentenza non era stata mai notificata e che l’indicazione era frutto di un errore materiale.
La Suprema Corte, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, afferma che tale dichiarazione, quale atto di autoresponsabilità, non può essere oggetto di rettifica e obbliga la parte a subire le conseguenze processuali della propria affermazione. L’omessa produzione della relata di notifica, o dei messaggi PEC in formato eml o msg, integra il difetto di procedibilità, sanzione che presidia l’avvio del processo di legittimità e che non contrasta con gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU.
La Corte esclude inoltre che possa trovare applicazione il principio per cui il ricorso è procedibile se la notifica si è perfezionata entro il termine lungo: nella specie, essendo la sentenza pubblicata il 2 novembre 2022, la notifica del ricorso avvenuta il 5 gennaio 2023 risulta oltre il sessantesimo giorno.
In via meramente argomentativa, la Corte osserva che le censure della ricorrente sono comunque infondate, ponendosi in contrasto con il consolidato indirizzo in materia di clausole claims made. Tali clausole sono consentite dall’art. 1932 cod. civ. e non sono soggette al controllo di meritevolezza, ma solo a una verifica di conformità ai limiti dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, volto ad accertare un eventuale squilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale.
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Nota della Redazione
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