Agevolazioni tributarie per associazioni sportive dilettantistiche: onere probatorio del requisito sostanziale di non lucratività a carico del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 14621 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. L’onere probatorio al riguardo incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI. Ai fini del rispetto delle condizioni soggettive, occorre che le disposizioni statutarie risultino conformi all’art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986 e che sia assicurato in concreto il rispetto e l’attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati. Il giudice di merito che addossi all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il carattere commerciale dell’attività svolta inverte l’onere della prova e merita cassazione.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica per l’anno d’imposta 2009, ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio, all’esito di una verifica, aveva contestato l’assenza dei requisiti sostanziali per fruire delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, rilevando lo svolgimento di attività di natura commerciale, la mancata tenuta delle scritture contabili e l’omessa presentazione delle dichiarazioni.
Il ricorso della contribuente veniva accolto in primo grado e, successivamente, anche in appello. A seguito del ricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 26360/2022, accoglieva il ricorso con rinvio. In sede di riassunzione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva nuovamente il ricorso dell’associazione, annullando l’avviso di accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi sull’unico motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c. La sentenza impugnata avrebbe annullato l’avviso di accertamento senza verificare in concreto l’effettivo esercizio dell’attività associativa in rapporto alle finalità statutarie.
La Suprema Corte ritiene il motivo fondato, richiamando il principio per cui l’esenzione prevista dall’art. 148 citato non dipende solo dalla veste giuridica formale ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. L’onere di tale prova incombe sulla contribuente e non può dirsi assolto dalla sola affiliazione al CONI, essendo necessario che l’associazione si conformi alle clausole sul rapporto associativo contenute nell’atto costitutivo o nello statuto, conformi all’art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986, e che rispetti in concreto i principi di partecipazione e democraticità a beneficio degli associati.
Nel caso di specie, il giudice di rinvio ha errato addossando all’Amministrazione l’onere di dimostrare il carattere commerciale dell’attività svolta, invertendo l’onere della prova. Spetta, invece, all’associazione dilettantistica dare prova, al di là dell’elemento formale, del rispetto e dell’attuazione delle disposizioni che caratterizzano il rapporto ideale proprio degli enti non lucrativi.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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