Rimessione in termini negata per guasto del dispositivo di firma digitale e tardiva istanza (Cass. civ. Sez. 1 n. 14636 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., per causa non imputabile, postula che l’errore sia stato cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà, e che si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza. Il guasto meccanico del dispositivo di firma digitale dell’avvocato, ove prevenibile con l’adozione delle cautele dettate dall’ordinaria diligenza, integra una mera difficoltà e non una causa non imputabile. L’istanza di rimessione in termini deve essere proposta senza ritardo e non appena la parte abbia acquisito la consapevolezza della violazione del termine, a pena di tardività.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Roma, notificata loro il 30 settembre 2024. Il ricorso è stato notificato alla Provincia di Teramo solo il 30 novembre 2024, alle ore 00.03.19, oltre il termine “breve” di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., scaduto il 29 novembre 2024. Con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., le Amministrazioni hanno chiesto di essere rimesse in termini, adducendo un guasto meccanico al dispositivo di firma digitale che aveva impedito la notifica nell’ultimo giorno utile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Provincia di Teramo, incentrata sulla tardività della notificazione. Ha rilevato che la notifica del ricorso, perfezionatasi alle ore 00.03.19 del 30 novembre 2024, è avvenuta dopo la scadenza del termine, come dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata.
Quanto all’istanza di rimessione in termini, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui essa postula un errore cagionato da un fatto impeditivo di carattere assoluto, non riconducibile alla sfera di controllo della parte. Ha inoltre precisato che l’istanza va proposta senza ritardo, non appena la parte acquisisca consapevolezza della decadenza. Nella specie, l’istanza è stata depositata il 16 gennaio 2026, a distanza di oltre un anno dalla tardiva notifica, nonostante la piena consapevolezza della violazione del termine, dichiarata nella stessa istanza.
La Corte ha poi escluso che il guasto al dispositivo di firma Aruba Key potesse integrare un fatto impeditivo assoluto. Ha qualificato l’inconveniente come mera difficoltà, prevenibile con l’adozione della ordinaria diligenza, come la predisposizione di strumenti alternativi di firma. La mancata prova dell’assolutezza dell’impedimento ha reso l’istanza infondata.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità, anche in considerazione della veste pubblica delle parti e dell’avvenuto pagamento dell’importo capitale. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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