Patrocinio a spese dello Stato: l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 spetta al giudice ordinario anche per i compensi del difensore nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 2 n. 14889 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal giudice tributario, deve essere proposta ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 dinanzi al giudice ordinario. La controversia, avente ad oggetto un diritto soggettivo perfetto di rilievo costituzionale non degradabile ad interesse legittimo, è estranea alla cognizione della giurisdizione tributaria. Il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c. qualora il ricorso principale sia dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Un professionista, difensore di una curatela fallimentare ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento notificata alla società fallita, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile. Anche l’appello proposto dalla curatela era stato respinto dal giudice di secondo grado.
In data 04/06/2019, il Presidente della Commissione tributaria regionale liquidava in favore del difensore, per l’attività svolta in appello, un compenso di € 4.000,00 oltre accessori. A seguito dell’opposizione proposta dall’interessato, la Commissione confermava la liquidazione, ritenendola congrua rispetto all’attività svolta, limitata alla contestazione delle notifiche degli atti prodromici. Il difensore ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dei criteri di liquidazione e la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio. Le Amministrazioni resistevano con controricorso e ricorso incidentale, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20929 del 23/07/2025. L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va proposta dinanzi al giudice ordinario, poiché la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo estraneo alla cognizione della giurisdizione speciale tributaria.
La Corte ha chiarito che anche il provvedimento di rigetto dell’ammissione al beneficio è impugnabile ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 dinanzi al giudice ordinario. Tale conclusione discende dalla natura di diritti soggettivi perfetti di rilievo costituzionale delle posizioni giuridiche coinvolte, non degradabili ad interessi legittimi al di fuori delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso di cui all’art. 99 del T.U. non può essere esteso al processo tributario, non essendo richiamato dalle disposizioni a tale processo dedicate.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., in quanto tardivo. Secondo il principio consolidato, il ricorso incidentale tardivo è inefficace qualora il ricorso principale sia inammissibile, senza che rilevi la sua proposizione nel termine di cui all’art. 371, secondo comma, c.p.c. La Corte ha infine compensato integralmente le spese processuali, sussistendo giusti motivi in ragione dell’incertezza giurisprudenziale chiarita solo dopo la proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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