Compensazione delle spese nel processo tributario e onere di motivazione specifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 14975 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite è disciplinata dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il quale richiede, oltre all’ipotesi della soccombenza reciproca, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Il giudice d’appello che confermi la compensazione disposta in primo grado deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge, non potendo limitarsi ad affermare che la relativa decisione è espressione di un potere discrezionale insindacabile, senza necessità di specifica motivazione. La circostanza che l’amministrazione finanziaria avesse, in astratto, il potere di iscrivere a ruolo in pendenza di giudizio non costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione quando tale potere sia stato esercitato in difetto delle condizioni normativamente previste, come nel caso in cui l’esecutorietà degli atti presupposti fosse stata sospesa dal giudice.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta un’intimazione di pagamento relativa a due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2017 e 2018. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, rilevando l’illegittimità dell’intimazione, emessa dopo la disposta sospensione dell’esecutorietà degli atti presupposti. La società proponeva appello avverso il capo della sentenza che aveva compensato le spese di lite. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania respingeva il gravame, affermando che la decisione sulla compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, ravvisando giusti motivi nel fatto che l’iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso era prevista dalla normativa vigente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo di ricorso concernente la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Richiamando i propri consolidati orientamenti, ha precisato che la motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione, impedendo ogni controllo sulla logicità del ragionamento. Nella specie, tale vizio non ricorre, poiché la sentenza impugnata ha espresso due autonome rationes decidendi chiare e comprensibili.
La Corte ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis al giudizio instaurato nel febbraio 2024, ossia quello risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 220/2023. Tale disposizione, in vigore per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024, prevede la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ricordando che la disposizione tributaria è analoga all’art. 92, comma 2, c.p.c. e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l’illegittimità della restrizione della compensazione alle sole ipotesi nominate della novità della questione e del mutamento di giurisprudenza, riaffermando la necessità di gravi ed eccezionali ragioni.
Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata è stata censurata laddove ha ritenuto la decisione sulla compensazione insindacabile e non bisognevole di specifica motivazione, in contrasto con il tenore letterale della norma. È stata altresì ritenuta erronea la seconda ratio decidendi, che aveva giustificato la compensazione sulla base della previsione normativa dell’iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio. La Corte ha evidenziato che l’intimazione era stata annullata perché il potere era stato esercitato in difetto della condizione dell’esecutorietà degli atti, sospesa dal giudice: tale circostanza non può costituire grave ed eccezionale ragione di compensazione.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.