La motivazione apparente della sentenza tributaria e il vizio di contraddizione in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15143 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, riduce il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”. È denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa. La contraddizione evidente tra la quantificazione dei proventi illeciti operata dal giudice di merito e la successiva affermazione della loro mancata determinazione integra il vizio di motivazione apparente. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente tre avvisi di accertamento relativi alle annualità d’imposta 2000, 2001 e 2002. Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi. In appello, la Commissione tributaria regionale, dopo aver onerato l’Ufficio del deposito della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., riteneva che, in mancanza di tale sentenza, dagli atti non emergesse la quantificazione dei proventi illeciti e che gli avvisi fossero affetti da vizio di motivazione.
L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’onere della prova e il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Il contribuente non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo motivo, con il quale era denunciata la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione meramente apparente. Il giudice di appello, dopo aver riportato che l’avviso di accertamento quantificava “imposte ed interessi al 22/02/07 per complessivi € 6.831,12” e “sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi € 3.542,40”, aveva concluso che “non si evince in alcun modo la quantificazione di pretesi proventi illeciti percepiti dal contribuente”.
Ad avviso della Suprema Corte, il vizio è evidente. La contraddizione tra l’aver dato atto della quantificazione operata nell’avviso e l’aver poi negato che tale quantificazione emerga dagli atti non consente di comprendere la ratio decidendi. Tale anomalia integra l’ipotesi della motivazione apparente, unica forma di difetto motivazionale ancora denunciabile in cassazione dopo la riforma del 2012.
La Corte ha richiamato i propri costanti precedenti in materia, a partire dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, seguite da numerose pronunce conformi, come Cass. n. 7090/2022 e Cass. n. 6986/2023, precisando che è esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Nel caso di specie, la contraddizione tra le due affermazioni è stata considerata tale da rendere la pronuncia incomprensibile.
Quanto al primo motivo, concernente la violazione delle regole sull’onere della prova e sul valore probatorio del processo verbale di constatazione, la Corte lo ha dichiarato assorbito, in quanto la pronuncia impugnata resta completamente travolta dall’accoglimento del secondo motivo. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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