Notifica della domanda di arbitrato e termine lungo di impugnazione del lodo (Cass. civ. Sez. 1 n. 15163 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della domanda di arbitrato può essere validamente eseguita unitamente alla domanda di nomina dell’arbitro, anche nelle forme di cui agli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., qualora il destinatario sia irreperibile presso la propria residenza anagrafica. Il mancato assolvimento delle formalità previste per la notifica non determina la nullità del lodo se la domanda arbitrale è stata comunque portata a conoscenza dell’altra parte. L’impugnazione per nullità del lodo deve essere proposta nel termine lungo di cui all’art. 828, secondo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione del lodo stesso, e la sua tardività non può essere giustificata da questioni relative alla notifica della domanda di arbitrato, estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un socio e ex amministratore di una società in liquidazione ha convenuto in giudizio la società, chiedendo la nullità del lodo arbitrale che lo aveva condannato al pagamento di una somma a titolo di danni per l’esercizio dell’azione di responsabilità. Il ricorrente ha dedotto la nullità del lodo per violazione del contraddittorio, sostenendo che la domanda di arbitrato non gli fosse stata notificata, in quanto il tentativo di notifica era stato eseguito senza le formalità di legge, e che tale nullità non fosse sanata dalla successiva domanda di nomina dell’arbitro.
La società si è difesa eccependo la decadenza dall’impugnazione per il decorso del termine di cui all’art. 828, secondo comma, cod. proc. civ. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto tardiva, ritenendo che la notifica della domanda di arbitrato fosse stata correttamente eseguita unitamente a quella per la nomina dell’arbitro, prima nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ. e poi in quelle dell’art. 143 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i cinque motivi proposti. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla notifica congiunta, è stato ritenuto infondato, in quanto la decisione che rigetta la pretesa comporta implicitamente il rigetto delle deduzioni a essa contrarie, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia.
Il secondo motivo, riguardante la motivazione apparente e l’errore percettivo, è stato giudicato infondato. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta comprensibile e compiuta, non essendo al di sotto del minimo costituzionale, mentre l’eventuale travisamento del contenuto oggettivo della prova non è deducibile per cassazione, trovando il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, salvo che l’errore sia macroscopico e il motivo sia specifico.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato ritenuto inammissibile, in quanto il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si riferisce a un preciso accadimento storico e non a mere questioni o argomentazioni difensive. Il quarto motivo, relativo alla rimessione in termini, è stato dichiarato inammissibile in quanto la questione era estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non l’aveva affrontata.
Il quinto motivo, infine, riguardante la notifica del lodo nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ., è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto integralmente gli atti del procedimento notificatorio, come richiesto per consentire la verifica della fondatezza della doglianza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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