Danno indiretto del socio finanziatore: onere di prova della perdita definitiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 15352 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio finanziatore di una società a responsabilità limitata che agisca nei confronti del terzo per il risarcimento del danno da questi cagionato alla società, determinandone il dissesto e il successivo fallimento, non può limitarsi a dedurre la qualità di socio o la concessione del finanziamento, ma è tenuto a provare la definitività della perdita patrimoniale sofferta, anche allegando la possibilità di insinuazione al passivo fallimentare. La mancata prova dell’effettività e della definitività del pregiudizio determina il rigetto della domanda risarcitoria per il danno cosiddetto indiretto o riflesso. Inoltre, la concessione del finanziamento non implica di per sé l’insorgenza del danno, attribuendo al finanziatore il diritto al rimborso di quanto erogato. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di rationes decidendi autonome, il mancato accoglimento delle censure relative ad una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure avverso le altre.
Il Fatto
La società, suo malgrado, era stata dichiarata fallita. I soci di una società a responsabilità limitata proponevano domanda di risarcimento danni nei confronti della banca, sostenendo che la sua condotta — consistita nella gestione di investimenti ad alto rischio e nella successiva segnalazione alla centrale rischi — avesse causato lo stato di crisi e di insolvenza della società, determinando la perdita del valore delle quote sociali e dei finanziamenti dagli stessi erogati in conto futuro aumento di capitale.
Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda. La Corte d’Appello, nel rigettare l’appello, escludeva la risarcibilità del danno, ritenendo che i soci finanziatori fossero equiparati a coloro che partecipano al capitale di rischio e che, comunque, mancasse la prova dell’effettività del pregiudizio. Avverso tale sentenza i soci proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, rilevando che la decisione impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi: la natura dei versamenti, qualificati come apporti di capitale, e la mancata prova del danno. La seconda ratio, secondo la Corte, resiste alle censure. Il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve dimostrare la definitività della perdita, non essendo sufficiente la concessione del finanziamento, che attribuisce al finanziatore il diritto al rimborso. I soci avrebbero dovuto provare di aver subito una perdita definitiva, non potendosi escludere che avrebbero potuto trovare soddisfacimento in sede concorsuale, sia pure in via postergata.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2467 cod. civ., per sopravvenuto difetto di interesse. Qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome, il mancato accoglimento delle censure relative ad una di esse rende inammissibili quelle avverso le altre, non potendo comunque condurre alla cassazione della decisione.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043 e 2056 cod. civ., la Corte ha rilevato che il vizio di violazione di legge non era stato declinato in conformità ai criteri postulati dalla giurisprudenza di legittimità, mancando il raffronto tra il contenuto precettivo delle norme e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata (cfr. Sezioni Unite n. 23745 del 2020; Cass. n. 18998 del 2021).
Il terzo motivo, relativo alla nullità della sentenza per vizio di motivazione, è stato ritenuto infondato e carente di specificità. I ricorrenti non avevano precisato quali fossero le istanze istruttorie disattese, né avevano chiarito la loro pertinenza rispetto al tema della definitività della perdita. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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