Ricostruzione della posizione pensionistica e decorrenza dalla maturazione del requisito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15382 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare, la disciplina di cui all’art. 1, comma 4, legge n. 383/2001 presuppone la prosecuzione effettiva del rapporto nella regolarità per un periodo di almeno un anno, mediante la regolarizzazione di venti mesi di lavoro per ogni anno di attività lavorativa regolare svolta dopo l’emersione. Lo svolgimento di attività lavorativa regolare per un anno dopo la denuncia di emersione costituisce presupposto indefettibile per il godimento dei benefici contributivi, senza che rilevi la proposizione della domanda da parte del lavoratore in epoca anteriore al maturarsi del suddetto periodo. Il diritto alla pensione di anzianità, riconosciuto a valle della ricostruzione della posizione pensionistica, non può essere retrodatato a una data antecedente a quella del conseguimento del requisito contributivo, dovendo la prestazione essere riconosciuta con decorrenza dal momento in cui sorge il diritto, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti per l’attribuzione della pensione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva parzialmente accolto il gravame proposto dal lavoratore nella controversia con l’istituto previdenziale, relativa alla decorrenza della pensione di anzianità conseguita a seguito della ricostruzione della posizione pensionistica per periodi di lavoro senza contribuzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 383/2001. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che la ricostruzione non incidesse sulla data di decorrenza, fissata al 1° gennaio 2010. La Corte territoriale, in parziale riforma, aveva invece stabilito la decorrenza al 1° febbraio 2008, quale primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo. Avverso tale decisione il pensionato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4, legge n. 383/2001 e dell’art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, sostenendo che la ricostruzione della posizione pensionistica dovesse essere retrodatata al momento della prima domanda di riconoscimento della pensione. Il Collegio ha dato continuità al principio di diritto espresso da Cass. n. 3821/2016, secondo cui la disciplina in esame è volta a dare continuità al lavoro irregolare svolto in epoca precedente alla denuncia di emersione e presuppone la prosecuzione effettiva del rapporto nella regolarità per almeno un anno. Lo svolgimento di attività lavorativa regolare per un anno dopo la denuncia costituisce presupposto indefettibile per il godimento dei benefici contributivi.
La Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, confermando che la retrodatazione della pensione non può spingersi sino alla data antecedente a quella del conseguimento del requisito contributivo. Tale orientamento è stato ribadito da Cass. n. 19591/2023, secondo cui gli effetti della ricongiunzione si producono dal momento in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale, dovendo il nuovo trattamento essere riconosciuto con decorrenza dalla data di inizio della pensione, non dal mese successivo alla domanda di riliquidazione, sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita ultrapetizione della Corte territoriale, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura relativa alla mancata contestazione della decorrenza da parte dell’istituto è stata dichiarata inammissibile per difetto di trascrizione della presunta condotta processuale. Quanto all’omesso esame, la Corte ha rilevato la carenza di decisività delle circostanze, attesa la necessità dello svolgimento di un periodo continuativo di dodici mesi di lavoro irregolare ai fini della regolarizzazione di venti mesi di contribuzione.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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