Spese stragiudiziali e omessa pronuncia nel trasporto aereo: la Cassazione accoglie il ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 15612 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione pecuniaria per ritardo del volo, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento, quando il diritto sia stato riconosciuto in motivazione, configura un mero errore materiale emendabile mediante la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.. La domanda di interessi sulla compensazione, formalmente proposta e non esaminata, è censurabile per omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., a prescindere dalla formale intitolazione del motivo. Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente e non di spese processuali; la loro liquidazione è subordinata alla debenza delle somme richieste, all’utilità dell’attività svolta e alla prova dell’esborso, con valutazione operata ex ante, anche in presenza di un patto di gratuità che non esonera il vettore soccombente dal pagamento del debito certo.
Il Fatto
Il passeggero agiva contro la compagnia aerea per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo del volo superiore a tre ore, oltre alle spese sostenute per l’attività stragiudiziale. Il Giudice di pace riconosceva il diritto alla compensazione per l’importo già offerto, ma rigettava la domanda di rimborso delle spese e condannava l’attore alle spese di lite. In appello, il Tribunale escludeva il diritto al rimborso delle spese stragiudiziali e compensava le spese di lite. Il passeggero proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo ammissibile, rilevando che l’omessa statuizione di condanna, pur in presenza di un pagamento già effettuato, conserva l’interesse a prevenire un’eventuale ripetizione dell’indebito. Ha poi precisato che l’omissione, quando il diritto sia stato riconosciuto in motivazione, configura un mero errore materiale correggibile con la procedura di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ..
In relazione al secondo motivo, la S.C. ha ribadito il principio per cui l’erronea intitolazione del motivo non ne determina l’inammissibilità, ove il vizio sia chiaramente individuabile. La domanda di interessi, ritualmente avanzata e non esaminata dal giudice d’appello, è stata ricondotta all’ipotesi di omessa pronuncia di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale desumibile dall’art. 111 Cost.
Sul terzo e quarto motivo, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, la cui liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova. La valutazione della loro utilità va effettuata ex ante, in base alla presumibile conoscenza del danneggiato. Il Tribunale aveva erroneamente escluso la debenza delle somme richieste, senza considerare che il patto di gratuità, previsto a protezione del viaggiatore, non esonera il vettore soccombente dal pagamento delle spese che costituiscono un debito certo.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame facendo applicazione dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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