L’usucapione tra comproprietari esige la manifestazione inequivoca del possesso esclusivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 15734 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di comunione, non è ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso né un’interversione del possesso nei rapporti tra comproprietari. Ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione, è idoneo soltanto un atto o un comportamento di uno dei partecipanti che realizzi l’impossibilità assoluta per gli altri di proseguire un rapporto materiale con il bene e che denoti inequivocamente l’intenzione di possedere in maniera esclusiva. Il godimento esclusivo della cosa comune non è di per sé sufficiente, dovendo risultare da un’attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. L’onere della relativa prova grava su colui che invoca l’avvenuta usucapione. La valutazione circa la sussistenza di un possesso utile del singolo costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
Il Fatto
Un comproprietario conveniva in giudizio la madre e i fratelli per sentir accertare l’acquisto per usucapione ultraventennale di alcuni cespiti caduti in successione. La sorella si costituiva opponendosi e proponendo domanda riconvenzionale di divisione dell’intera massa ereditaria.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda limitatamente a un alloggio. La Corte d’appello, riformando la sentenza, rigettava integralmente la domanda, ritenendo non provato il possesso esclusivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i motivi di ricorso, richiamando i consolidati principi in materia di usucapione tra comproprietari. Ha precisato che l’esito favorevole di un diverso giudizio promosso da un altro congiunto è irrilevante, non integrando un vizio della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 1102 e 1158 c.c., condividendo la valutazione del giudice di merito secondo cui l’occupazione dell’immobile, la disponibilità delle chiavi e il sostenimento degli oneri non costituiscono atti univoci di esclusione degli altri coeredi. Tali condotte sono state ricondotte alle facoltà di uso della cosa comune, considerato anche il vincolo di parentela che impedisce di considerare l’astensione degli altri come sintomo di dismissione. Il contratto di comodato stipulato da tutti i coeredi ha integrato il riconoscimento della comproprietà.
Per i beni diversi dall’appartamento, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l’omesso esame di fatti decisivi, trattandosi di una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione di prove orali, è stato rigettato per la genericità delle censure: il ricorrente non aveva trascritto i capitoli di prova né dimostrato la loro decisività.
Sussistendo le condizioni, la Corte ha applicato la sanzione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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