Controllo indiretto nell’IVA di gruppo: somma delle quote delle società controllate (Cass. civ. Sez. 5 n. 16020 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633/1972, l’ente o la società controllante può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento sia in via diretta sia in via indiretta, come previsto dall’art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979. Per il controllo indiretto, il possesso qualificato della società controllata può essere conseguito anche sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate. La nozione di controllo a fini IVA va interpretata in senso ampio, alla luce del diritto unionale, e una sua restrizione letterale è giustificabile solo quale misura necessaria e adeguata a prevenire frodi o evasioni fiscali.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello proposto da due società contribuenti avverso la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato il loro ricorso contro un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 2015. L’atto impositivo era fondato sul mancato riconoscimento dei presupposti soggettivi per l’adesione alla liquidazione dell’IVA di gruppo, sostenendosi che la capogruppo non detenesse il controllo oltre il cinquanta per cento di una delle società.
Il giudice d’appello riteneva legittimo il controllo indiretto, esercitato dalla capogruppo attraverso due società intermedie interamente controllate, le quali possedevano ciascuna una quota della società partecipata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione finanziaria deduce la violazione dell’art. 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633/1972. Preliminarmente, la Corte distingue il regime della liquidazione dell’IVA di gruppo dal diverso istituto del gruppo IVA ex artt. 70-bis ss. del decreto IVA, rilevando come la prima ipotesi non implichi l’esistenza di un soggetto passivo unico, ma solo la presentazione di un’unica dichiarazione da parte della controllante.
Richiamata la giurisprudenza della CGUE, la Corte osserva che la nozione di vincoli finanziari, economici e organizzativi non deve essere interpretata in senso restrittivo e che la subordinazione non è condizione necessaria per la costituzione di un gruppo IVA. Il limite quantitativo del superamento del cinquanta per cento previsto dalla disciplina italiana per la liquidazione dell’IVA di gruppo può trovare giustificazione solo se idoneo a evitare comportamenti fraudolenti, come previsto dall’art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE.
Con riferimento al caso concreto, la Corte ritiene corretta l’interpretazione della normativa interna fornita dal giudice d’appello. Il controllo rilevante può essere anche indiretto, ossia attuato attraverso un controllo “a catena”, come emerge testualmente dall’art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979. Quanto alla possibilità di sommare le quote possedute da più società controllate, la Corte la ricava in via interpretativa dalla complessiva ratio della disposizione.
A sostegno di tale conclusione, la Corte evidenzia che la capogruppo esercita, tramite le società da lei controllate, il possesso di una quota complessiva superiore al cinquanta per cento, attribuendole il pieno potere decisionale sulla società controllata, in modo del tutto analogo all’ipotesi di controllo diretto. Una interpretazione restrittiva e letterale della norma regolamentare non trova giustificazione nell’esigenza di combattere le frodi, non avendo l’Amministrazione fornito elementi utili in tal senso. Il secondo motivo, riguardante le sanzioni, è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al rigetto della censura principale.
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Nota della Redazione
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