Classamento catastale, la potenzialità commerciale dell’impianto discrimina tra categoria E e D (Cass. civ. Sez. 5 n. 16307 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, l’assenza di autonomia funzionale e reddituale è il presupposto per l’inclusione di un immobile nella categoria E, ma non è sufficiente, occorrendo anche che lo stesso sia strumentale al perseguimento di finalità pubblicistiche. La mera destinazione dell’impianto al servizio pubblico e la circostanza che l’attività sia remunerata solo con il rimborso delle spese di gestione non sono elementi determinanti per la classificazione nel gruppo E. L’elemento dirimente è la potenzialità oggettiva dell’impianto di essere utilizzato per attività prettamente commerciali o industriali, che ne impone l’inquadramento nel gruppo D, ben potendo un servizio pubblico essere svolto con modalità economiche manifestanti autonomia funzionale e reddituale. La violazione di legge per errata sussunzione dei fatti nelle fattispecie normative è denunciabile in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. anche in presenza di doppia conforme di merito, non applicandosi la preclusione di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia riguarda il classamento catastale di una stazione di pompaggio irriguo annessa a una centrale idroelettrica, gestita da un consorzio per l’irrigazione per conto della Regione. I giudici di merito avevano confermato la categoria E/9 proposta con la DOCFA, ritenendo l’impianto privo di autonomia funzionale e reddituale, in quanto utilizzato solo per il servizio idrico senza corrispettivo, ma a fronte del rimborso delle spese di gestione.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, lamentando la violazione delle norme sul classamento e l’errata valutazione dell’interesse commerciale dell’impianto, che avrebbe dovuto essere inserito nel gruppo D. La Regione e il consorzio hanno resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso. Ha proposto ricorso incidentale adesivo anche il Comune interessato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ammesso il ricorso incidentale adesivo del Comune, in quanto la parte adiuvata aveva validamente proposto impugnazione. Ha altresì rigettato l’eccezione di inammissibilità, chiarendo che il ricorso per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è ammesso anche in caso di doppia conforme di merito, non essendo applicabile l’art. 348-ter cod. proc. civ., che riguarda la sola rivalutazione dei fatti.
Nel merito, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, osservando come i giudici di merito abbiano errato nel considerare dirimenti, ai fini dell’inclusione nella categoria E, l’assenza di compenso e la natura pubblicistica del servizio di irrigazione. Richiamando la giurisprudenza sul classamento degli impianti dei consorzi, ha affermato che la categoria E presuppone non solo la mancanza di autonomia funzionale e reddituale, ma anche la strumentalità al servizio pubblico e l’estraneità a ogni logica commerciale.
La Corte ha precisato che la potenzialità di uso commerciale dell’impianto, da valutarsi in modo oggettivo, è l’elemento discriminante per il classamento nel gruppo D, come già affermato per gli impianti di depurazione, la cui gestione ha natura economica. La circostanza che l’attività sia remunerata solo con il rimborso delle spese non esclude di per sé un uso economico del bene, né la funzionalità pubblica del servizio è incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché accerti l’effettiva potenzialità dell’impianto di essere utilizzato per attività commerciali o industriali.
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Nota della Redazione
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