Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata documentazione della notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 16748 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione qualora il ricorrente non provveda a documentare l’avvenuta notifica del ricorso nel termine perentorio previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., a pena di improcedibilità, né ottemperi all’onere di integrazione della documentazione nel successivo termine di cui all’art. 372 cod. proc. civ.. La sanzione processuale consegue al mero riscontro dell’omessa produzione, a nulla rilevando la mancata costituzione della controparte. Ne deriva che il giudice dell’impugnazione non è chiamato a scrutinare i motivi di ricorso, restando assorbito ogni profilo di doglianza nel rilievo preliminare di rito.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un’intimazione di pagamento emessa nei confronti di un notaio a seguito della richiesta di integrazione dell’imposta di registro, originariamente versata in misura proporzionale con l’aliquota prevista per i terreni agricoli anziché con quella dovuta per i terreni edificabili. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale di Roma, riformando la sentenza di primo grado, dava ragione all’Ufficio.
A seguito di ricorso per cassazione del notaio, questa Corte, con ordinanza n. 5865/2022, cassava la decisione con rinvio. Il giudice del rinvio — la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio — rigettava l’appello dell’Agenzia, accertando il decorso del termine perentorio per la richiesta di integrazione, e compensava le spese per gravi motivi. Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva nuovo ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione in ordine alla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorrente non aveva documentato l’avvenuta notifica del ricorso nel termine perentorio previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., la cui osservanza è richiesta a pena di improcedibilità. Ha precisato che tale adempimento non era stato assolto nemmeno nel successivo termine di cui all’art. 372 cod. proc. civ., disposizione che consente di produrre la documentazione mancante entro un termine perentorio successivo.
Il mancato assolvimento dell’onere documentale, come già affermato da questa Corte nel precedente richiamato — Cass. n. 23550/2024 — determina l’improcedibilità del ricorso, senza che possa procedersi all’esame delle censure formulate dal ricorrente, le quali restano assorbite dal rilievo preliminare di rito.
La Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione dell’Agenzia delle Entrate, ed ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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