Credito d’imposta per incremento occupazionale: l’onere della prova grava sul contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 16864 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie, è onere del contribuente che invoca il beneficio dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma che lo concede. Con riguardo al credito d’imposta per incremento dell’occupazione di cui all’art. 2 del d.l. n. 70/2011, la fruizione del beneficio è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza alla Regione competente e all’inserimento nella graduatoria formulata dalla stessa, secondo le modalità disciplinate dal decreto interministeriale di attuazione. L’utilizzo di un codice tributo errato non esonera il contribuente dall’onere di provare il positivo perfezionamento dell’iter amministrativo di ammissione all’agevolazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società un atto di recupero, relativo all’anno d’imposta 2012, concernente un credito d’imposta per incremento dell’occupazione utilizzato ma ritenuto non spettante. La società, di nuova costituzione nell’anno 2011, non aveva presentato la prescritta istanza di attribuzione del codice tributo per gli anni pregressi. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, la quale proponeva appello. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame, ritenendo che l’avvenuta instaurazione dei rapporti di lavoro, non contestata, integrasse il requisito della “nuova assunzione” e che l’utilizzo di un codice errato, non ancora predisposto dall’Amministrazione, fosse irrilevante alla luce del principio di leale collaborazione. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società, che lamentava la violazione dello Statuto del contribuente. L’eccezione è stata giudicata infondata, rilevando che la sentenza è un atto giurisdizionale e che i requisiti di ammissibilità del ricorso sono disciplinati esclusivamente dal codice di procedura civile.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la doglianza dell’Amministrazione finanziaria fondata. Ha richiamato il disposto dell’art. 2 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, che subordina la concessione del credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno al rispetto delle condizioni ivi previste. Ha altresì richiamato l’art. 5 del decreto interministeriale di attuazione del 24.5.2012, il quale stabilisce che la fruizione del beneficio è subordinata all’inoltro di un’apposita istanza alla Regione e alla successiva comunicazione di accoglimento, che costituisce presupposto per l’utilizzo del credito.
La Corte ha quindi rilevato che il giudice d’appello, senza esaminare il contenuto delle norme pertinenti, si era limitato a verificare il requisito dell’incremento occupazionale. Ha, invece, ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di agevolazioni fiscali è onere del contribuente, che invoca il beneficio, dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma. Ha precisato che il giudice del rinvio dovrà verificare, in particolare, se la società abbia documentato di aver presentato istanza alla Regione Puglia e di essere stata ammessa alla graduatoria.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.