Sospensione cautelare della revoca antimafia dell’Autorizzazione unica ambientale per carenza di competenza (TAR Puglia n. 315 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’autorizzazione amministrativa disposta dal Comune ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011 postula la previa verifica della sussistenza, in capo all’ente locale, della competenza ad adottare il provvedimento ablatorio. La questione di competenza, ove non manifestamente infondata, integra il requisito del fumus boni iuris ai fini della concessione della misura cautelare. Il periculum in mora è configurabile allorché l’atto impugnato incida su un titolo abilitativo che costituisce presupposto indispensabile per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, con gravi ripercussioni sul versante occupazionale. In tale evenienza, la sospensione dell’efficacia del provvedimento è disposta nella pendenza del giudizio di merito, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
Una società, attiva nel settore imprenditoriale, impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui il Comune aveva richiesto l’adozione di provvedimenti di revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011, riscontrato dalla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri dell’8 giugno 2026. La società ricorrente deduceva, tra i motivi di gravame, il difetto di competenza del Comune ad adottare la revoca, concernendo il provvedimento un’Autorizzazione unica ambientale di spettanza provinciale. Nel ricorso, la società chiedeva altresì la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’interruzione dell’attività imprenditoriale e dalla conseguente ricaduta sui livelli occupazionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026, ha ritenuto che la censura concernente la competenza del Comune ad adottare il provvedimento di revoca dell’Autorizzazione unica ambientale richieda un approfondimento da riservare al merito della controversia. Siffatta valutazione ha condotto il Collegio a ritenere non manifestamente infondata la doglianza, integrando il requisito del fumus boni iuris ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati. L’atto autorizzativo – l’Autorizzazione unica ambientale – costituisce, infatti, il presupposto immancabile per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale della ricorrente, con gravi ripercussioni sul versante dell’occupazione dei dipendenti, ritenuto meritevole di tutela.
Il TAR, pertanto, ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e compensando le spese della fase. Ha, infine, fissato l’udienza pubblica del 23 marzo 2027 per la trattazione del merito della controversia. Il Collegio ha, altresì, disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo della parte interessata, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, su richiesta dell’interessato.
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Nota della Redazione
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