Pagamenti compensativi PSR: difetto di giurisdizione per i contributi vincolati (TAR Sardegna n. 1085 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di contributi e finanziamenti pubblici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la normativa di riferimento definisce direttamente i presupposti per la concessione del beneficio e la pubblica amministrazione esercita un potere vincolato, limitandosi a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti. In tale ipotesi, il privato è titolare di un diritto soggettivo. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussiste altresì quando l’attività istruttoria dell’amministrazione, pur presente, sia finalizzata unicamente ad accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e dal bando, senza lasciare margini di valutazione discrezionale degli interessi coinvolti. Non rileva, ai fini del riparto, la circostanza che venga in discussione la regolarità della domanda di subentro o l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui ARGEA Sardegna aveva respinto la domanda di erogazione di un contributo, per l’annualità 2021, relativo alla Misura 13 del PSR Sardegna 2014/2020 (pagamenti compensativi per zone svantaggiate e/o montane). La società era subentrata nella titolarità dell’azienda agricola a seguito di cessione da parte del precedente imprenditore.
L’amministrazione aveva motivato il rigetto ritenendo, da un lato, che la cessione fosse avvenuta il giorno successivo alla scadenza del contratto d’affitto dei terreni e, dall’altro, che non fosse stata rispettata la disposizione della lex specialis, che impone la comunicazione della cessione entro 30 giorni. Avverso tale esito, la ricorrente deduceva violazione della normativa eurounitaria e nazionale, nonché dei principi in materia di istruttoria e motivazione, insistendo per l’attivazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di riparto di giurisdizione per le controversie relative alla concessione di finanziamenti pubblici. Secondo tale indirizzo, la giurisdizione è del giudice ordinario quando la normativa definisce direttamente i presupposti del finanziamento, mentre è del giudice amministrativo quando la concessione è discrezionale o disposta all’esito di procedure comparative, come nel caso delle Sezioni Unite nn. 1710/2013 e 150/2013 e dell’Adunanza Plenaria n. 17/2013.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha osservato che la Misura in questione, ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non prevede criteri di selezione e consiste in un pagamento compensativo finalizzato a compensare costi aggiuntivi e mancato guadagno. L’accertamento dei requisiti di accesso configura quindi un’attività di mero riscontro, senza alcuna attribuzione di vantaggi competitivi. Le contestazioni relative alla mancata erogazione attengono, pertanto, a un diritto soggettivo e non a un interesse legittimo.
Il Tribunale ha poi respinto la tesi della ricorrente, che sosteneva la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ragione dell’esercizio di discrezionalità tecnica. Il petitum sostanziale, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 9716/2024, va identificato sulla base della causa petendi. L’attività istruttoria, finalizzata ad accertare la sussistenza dei presupposti legali (cessione dell’azienda e tempestiva comunicazione), non integra un esercizio di poteri discrezionali, configurandosi come potere vincolato. Di conseguenza, la domanda è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale autorità competente.
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Nota della Redazione
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