Ottemperanza di sentenza del giudice ordinario: commissario ad acta per la Retribuzione Professionale Docente (TAR Sardegna n. 636 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme a favore del dipendente costituisce titolo esecutivo idoneo per l’avvio del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Ove l’Amministrazione, destinataria della notifica del titolo esecutivo, non provveda al pagamento nel termine di legge, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento e nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione del giudicato, assegnando un congruo termine per l’adempimento. L’attività commissariale affidata a un funzionario della stessa Amministrazione debitrice non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con incarichi di supplenza, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente per l’anno scolastico 2021/22, per un importo complessivo di euro 1.198,29, oltre accessori e spese di lite. Tale sentenza era stata notificata con formula esecutiva al Ministero ed era passata in giudicato per mancata impugnazione, ma l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la condanna dell’Amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva fornito in udienza alcuna utile indicazione per una soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha quindi ritenuto il ricorso fondato, accogliendo l’istanza di nomina del commissario ad acta. A tal fine ha individuato quale soggetto più idoneo il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento.
Quanto al compenso per l’attività commissariale, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun emolumento, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità della causa, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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