Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza per retribuzione professionale docenti (TAR Abruzzo n. 382 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione abbia già integralmente eseguito il giudicato prima della proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere. La circostanza che la parte ricorrente abbia omesso di rappresentare tempestivamente l’intervenuta esecuzione, pur essendo questa da tempo inverata, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite tra le parti, non potendosi applicare il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti. L’amministrazione si è costituita rappresentando di aver già posto in essere tutti gli adempimenti funzionali all’esecuzione del giudicato. Solo in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione, la ricorrente ha confermato la sopravvenuta esecuzione della sentenza, chiedendo comunque la condanna dell’amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato come la pretesa azionata dalla ricorrente sia stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio ha escluso l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, valorizzando due circostanze: la sostanziale immediata esecuzione del giudicato rispetto alla proposizione del ricorso, essendo l’accredito risalente al mese di agosto 2025 a fronte di un ricorso notificato e depositato il 30 luglio 2025; e la mancata tempestiva comunicazione da parte della ricorrente dell’intervenuta esecuzione, rappresentata solo in limine alla camera di consiglio pur essendo da tempo verificatasi.
Il Collegio ha pertanto ritenuto sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, accogliendo la prospettazione dell’amministrazione secondo cui l’esecuzione era già stata integralmente posta in essere.
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Nota della Redazione
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