Ottemperanza per la carta docente: il giudicato va eseguito dall’amministrazione (TAR Abruzzo n. 299 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla c.d. carta docente costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., senza necessità di apposizione della formula esecutiva, ex art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’amministrazione deve completare le procedure per l’esecuzione del titolo entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza eccependo la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento, ex art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, va nominato sin d’ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inerte.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale ordinario di Teramo, pubblicata il 22 gennaio 2025, è stato riconosciuto al ricorrente, docente, il diritto alla percezione del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificati. Nonostante la rituale notificazione del titolo in forma esente, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione.
Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, lamentando la mancata corresponsione del beneficio e domandando l’esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ambito Territoriale di Teramo non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, osservando che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale termine, calibrato sul processo civile, è stato ritenuto applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti, come evidenziato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1772 del 2015 e n. 2654 del 2014).
Il Tribunale ha conseguentemente affermato la natura di titolo esecutivo della sentenza del giudice ordinario ai fini dell’ottemperanza, senza che rilevi la mancata spedizione in forma esecutiva, atteso il disposto dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., che espressamente esclude tale formalità nel giudizio in esame. Inoltre, ha valorizzato la circostanza per cui l’organo intimato non può giustificare l’inottemperanza deducendo la competenza di altro organo centrale del medesimo Dicastero, poiché l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, facendo proprie le ragioni del precedente conforme richiamato (sentenza n. 267 del 2025), disponendo che l’amministrazione provveda all’accredito delle somme in conto carta elettronica del docente, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, in caso di perdurante inerzia, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Teramo, con possibilità di delega a un suo funzionario, il quale provvederà in sostituzione dell’amministrazione nel termine di ulteriori sessanta giorni.
Il Tribunale ha infine ritenuto non sussistenti i presupposti per la condanna alle penalità di mora, considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dalla sentenza da eseguire, e ha condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 500,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.
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Nota della Redazione
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