L’ordine di demolizione va notificato a chi è proprietario al momento dell’adozione (TAR Abruzzo n. 264 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione, in quanto sanzione avente natura reale, deve essere rivolta al responsabile dell’abuso e al proprietario del bene sul quale l’abuso insiste, ma solo a colui che sia titolare del diritto di proprietà al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio. L’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, conseguente all’inottemperanza all’obbligo di demolire, presuppone infatti l’omesso esercizio dei poteri dominicali di ripristino da parte del soggetto che era proprietario quando l’ordine è stato emanato. È pertanto illegittima l’ordinanza notificata a chi abbia alienato il fondo prima della comunicazione di avvio del procedimento e dell’adozione del provvedimento, non essendo più titolare di alcun diritto reale né del potere-dovere di eliminare l’abuso, a nulla rilevando che fosse proprietario alla data del sopralluogo.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la rimozione e la demolizione di opere abusive realizzate su un terreno di sua proprietà, consistenti in movimentazione di terreno e realizzazione di terrazzamenti in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. L’atto era notificato alla donna nella qualità di proprietaria del fondo.
La donna deduceva, tra gli altri motivi, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver alienato il terreno con atto pubblico in data antecedente sia alla comunicazione di avvio del procedimento sia all’adozione dell’ordinanza. Il Comune resisteva, affermando che la stessa era proprietaria all’epoca del sopralluogo e che la sanzione era stata legittimamente rivolta alla medesima.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di legittimazione passiva. Richiamato l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il Collegio ha precisato che l’ordine di demolizione è rivolto al responsabile dell’abuso e al proprietario del bene, ma quest’ultimo quale soggetto titolare del potere-dovere di rimuovere l’illecito edilizio.
La sanzione, ha osservato il Giudice, ha natura reale e l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza, si giustifica proprio per l’omesso esercizio dei poteri dominicali di ripristino. Tale obbligo può quindi essere posto solo a carico di chi aveva la proprietà del bene al momento dell’adozione dell’ordinanza. Il Tribunale ha richiamato, sul punto, i precedenti del Cons. Stato, Sez. VI, n. 5867 del 2017 e n. 6983 del 2018.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente non era più proprietaria del fondo né alla data di avvio del procedimento né a quella di adozione dell’ordinanza. L’Amministrazione ha quindi esercitato il potere repressivo in assenza del presupposto soggettivo richiesto dalla legge, individuando un destinatario privo di qualsiasi diritto reale sul bene e del potere di intervenire su di esso.
Il Tribunale ha infine escluso che potesse assumere rilievo la circostanza, dedotta dal Comune, che la ricorrente fosse proprietaria al momento del sopralluogo: ciò che rileva, ai fini della legittimità del provvedimento, è la situazione soggettiva esistente al momento della sua adozione, ovvero quando l’Amministrazione incide nella sfera giuridica del destinatario. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza, salva la possibilità per l’Amministrazione di esercitare nuovamente i propri poteri nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
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Nota della Redazione
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