L’acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 richiede l’avviso esplicito e la colpa del proprietario (TAR Abruzzo n. 70 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 costituisce sanzione avente natura afflittiva, autonoma e distinta dalla sanzione pecuniaria di cui al comma 4-bis. Essa non opera se l’ingiunzione a demolire non contiene l’esplicito avviso che la mancata rimozione delle opere entro il termine di novanta giorni comporta il trasferimento della proprietà del sedime al Comune: tale avviso è elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva e la sua mancanza non determina l’illegittimità dell’ordine, bensì il mancato passaggio del bene al patrimonio pubblico. L’inottemperanza all’ordine di demolizione configura un illecito omissivo ulteriore rispetto all’abuso originario e deve essere imputabile al proprietario quantomeno a titolo di colpa, sia ai fini dell’acquisizione gratuita sia ai fini della sanzione pecuniaria; l’onere di provare la non imputabilità grava sul soggetto passivo. La condotta ondivaga dell’amministrazione che abbia ingenerato un incolpevole affidamento circa le modalità di esecuzione dell’ordine esclude la colpa del proprietario e rende illegittimi sia l’acquisizione sia la sanzione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un posto auto scoperto, aveva ricevuto dal Comune un’ordinanza di demolizione per la realizzazione di parcheggi in assenza di titoli e in contrasto con la destinazione a verde pubblico prevista dal PRG. Dopo la sospensione dell’ingiunzione e il successivo annullamento in autotutelia della determina sospensiva, il Comune aveva accertato l’inottemperanza e disposto l’acquisizione gratuita dell’area e l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00.
La proprietaria aveva impugnato gli atti, deducendo la mancanza dell’avviso circa l’effetto acquisitivo nell’ordinanza e l’assenza di colpa per la mancata demolizione, avendo l’amministrazione fornito indicazioni fuorvianti. Nel corso del giudizio, la ricorrente aveva ottemperato spontaneamente all’ordine demolitorio, provvedendo alla rimozione delle opere e alla regolarizzazione catastale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso valorizzando, in via preliminare, l’avvenuta demolizione spontanea che aveva evitato l’effetto acquisitivo, ma ha comunque scrutinato il merito delle censure. Quanto all’acquisizione, ha rilevato che l’ordinanza ingiunzione richiamava solo la sanzione pecuniaria e non conteneva l’esplicito avviso che la mancata ottemperanza entro novanta giorni avrebbe comportato il trasferimento coattivo della proprietà al Comune. Tale avviso, ad avviso del Tribunale, è requisito essenziale ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, sicché la sua omissione impedisce il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva, senza inficiare la legittimità dell’ordine di demolizione (cfr. Consiglio di Stato n. 3707/2022).
La Corte ha poi esaminato la censura relativa all’imputabilità dell’inottemperanza, richiamando il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 16/2023 e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 714/2023. La giurisprudenza richiede, per l’applicazione delle sanzioni privative della proprietà, un elemento soggettivo almeno colposo in capo al proprietario, il quale può dimostrare di essersi trovato nell’impossibilità di demolire. Nel caso di specie, tale prova è stata fornita: il Comune aveva inizialmente escluso la natura abusiva delle opere, aveva sospeso l’ingiunzione e aveva indicato come sufficiente la mera cessazione dell’uso e la variazione catastale, ingenerando un legittimo affidamento.
L’accertata assenza di colpa ha condotto il Tribunale a dichiarare illegittime sia l’acquisizione sia la sanzione pecuniaria, entrambe di natura afflittiva. In applicazione del principio della ragione più liquida, il Collegio ha omesso l’esame delle residue censure e ha annullato i provvedimenti impugnati, compensando le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.