Cessata materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per sopravvenuto pagamento (TAR Abruzzo n. 55 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto pagamento, da parte dell’Amministrazione, della somma dovuta in esecuzione del giudicato determina la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessaria una pronuncia sul merito della domanda. La declaratoria di cessazione non preclude la regolamentazione delle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’Amministrazione inadempiente al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente, ancorché l’obbligazione sia stata satisfatta prima della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di €1.500,00, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, ex art. 112, comma 2, c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, segnalando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L’Amministrazione si costituiva per resistere, ma, nelle more del giudizio, il pagamento veniva infine eseguito, tanto che la ricorrente chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere, con rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nel dichiarare la cessata materia del contendere, si è uniformato al principio consolidato secondo cui, quando l’Amministrazione abbia dato integrale esecuzione al giudicato in corso di causa, l’interesse alla decisione viene meno e l’azione va dichiarata tale ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde da un accertamento della fondatezza della pretesa, essendo ormai venuta meno la necessità di una pronuncia costitutiva dell’obbligo di provvedere. Il giudice dell’ottemperanza verifica tuttavia che l’adempimento intervenuto sia satisfattivo dell’interesse sotteso al ricorso e, nel caso di specie, il pagamento della somma oggetto della condanna ha integrato tale requisito.
Per quanto concerne le spese di lite, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, in base al quale, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice valuta la fondatezza della pretesa come se dovesse pronunciare nel merito. L’Amministrazione era rimasta inadempiente fino alla costituzione del ricorrente, sicché quest’ultima risulta vittoriosa e ha diritto alla rifusione delle spese di giudizio.
La decisione chiarisce, quindi, che il pagamento tardivo in sede di ottemperanza non elide l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione rimasta soccombente solo per effetto del sopravvenuto adempimento.
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Nota della Redazione
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