L’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto è ammissibile davanti al giudice amministrativo (TAR Basilicata n. 94 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice, che è onerata di provare l’eventuale adempimento. In caso di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine assegnato e nomina un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Una società (la ricorrente), cessionaria di crediti commerciali, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Potenza un decreto ingiuntivo con il quale era stato ordinato all’Azienda Sanitaria di Potenza il pagamento di somme a titolo di interessi ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 e di interessi di mora. Il decreto non era stato opposto ed era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., con notifica in forma esecutiva all’Amministrazione debitrice.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto al precetto, la società ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta. L’Azienda Sanitaria di Potenza non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che l’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. consente espressamente il giudizio di ottemperanza avverso il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. V, 20/4/2012, n. 2334.
Il Collegio ha poi accertato la sussistenza dei presupposti processuali: la tempestività dell’azione ex art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, avvenuta in data 23/4/2025.
Nel merito, il giudice ha applicato i criteri di riparto dell’onere della prova in materia di obbligazioni pecuniarie di cui alle Sezioni Unite n. 13533 del 2001: spetta al creditore provare il credito e all’Amministrazione debitrice dimostrare l’avvenuto adempimento. Non avendo l’Azienda Sanitaria fornito tale prova, il Collegio ha ritenuto provato il perdurante inadempimento.
Ne è derivata la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina sin d’ora del Prefetto di Potenza quale Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, la cui indennità è stata liquidata in euro 300,00. La condanna alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, è stata determinata in modo omnicomprensivo, includendo le spese relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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