Cessazione dell’attività senza autorizzazione: rigetto della cautela (TAR Calabria n. 466 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, il provvedimento con cui il Questore ordina la cessazione immediata dell’attività di circolo/locale adibito a giochi e trattenimento con somministrazione di bevande, adottato in assenza del prescritto titolo autorizzatorio, appare giustificato e proporzionato, sfuggendo alle censure sollevate dal ricorrente. L’accertata mancanza dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di bevande e il quadro di molteplici violazioni della disciplina di settore legittimano il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia del decreto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, ha impugnato il decreto del Questore di Crotone del 14 maggio 2026, con il quale è stata disposta la cessazione immediata e il divieto di prosecuzione, sotto qualsiasi forma, dell’attività di circolo/locale adibito a giochi e trattenimento con somministrazione di bevande, in quanto svolta in assenza dei prescritti titoli autorizzativi.
L’associazione ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contestando le ragioni del ricorrente e chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, nella camera di consiglio del 2 settembre 2026, ha rigettato l’istanza di tutela cautelare, ritenendo il provvedimento impugnato assistito da cognizione sommaria favorevole.
Il Collegio ha osservato, in primo luogo, che dai verbali del 5 maggio 2026 emerge un quadro di molteplici violazioni della disciplina in materia di somministrazione di bevande, anche alcoliche, e di offerta di giochi e intrattenimento. Ha poi rilevato che è pacifico che l’associazione ricorrente non sia in possesso dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di bevande.
Alla luce di tali elementi, il provvedimento impugnato – che ordina la cessazione immediata dell’attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori – è stato ritenuto giustificato e proporzionato rispetto alla finalità di tutela degli interessi pubblici sottesi alla disciplina delle attività di somministrazione e di intrattenimento.
Il Collegio ha concluso che le censure sollevate dal ricorrente non superano il vaglio di fumus boni iuris richiesto per l’accoglimento della domanda cautelare, rigettando l’istanza e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.