La tettoia di dimensioni significative richiede il permesso di costruire e il silenzio-rigetto sulla sanatoria ex art. 36 (TAR Calabria n. 1615 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tettoia di dimensioni significative, stabilmente ancorata al suolo e agli edifici adiacenti, che incide in modo rilevante sull’assetto edilizio, è qualificabile come nuova costruzione e necessita del permesso di costruire. Per tale opera, la regolarizzazione postuma è consentita solo tramite l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, con la conseguente formazione del silenzio-rigetto decorsi sessanta giorni dalla domanda in assenza di provvedimento espresso. Il modulo della sanatoria paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 è autonomo e la sua pendenza non sospende il termine per il diniego tacito sulla sanatoria edilizia.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di una tettoia di circa 11,50 x 4 metri, chiusa su due lati e ancorata ai fabbricati, realizzata – secondo la sua ricostruzione – dal dante causa tra il 1998 e il 1999. Il proprietario precedente aveva presentato domande di sanatoria edilizia nel 2000 e nel 2008 e una domanda di autorizzazione paesaggistica postuma alla Regione nel 2009, rimasta senza risposta. L’ordinanza di demolizione si fondava su accertamenti effettuati nel 2024 che avevano rilevato l’assenza del titolo abilitativo e delle necessarie autorizzazioni sovracomunali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo l’applicabilità del regime della SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001. Dall’esame delle caratteristiche dell’opera, il Collegio ha rilevato che la tettoia, per dimensioni e consistenza, non rientra tra le strutture leggere e pertinenziali, ma costituisce una nuova costruzione che avrebbe richiesto il titolo edilizio maggiore. In tal senso, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui solo le tettoie leggere, prive di autonomia strutturale, sono sottratte al permesso di costruire, mentre quelle di dimensioni non trascurabili modificano l’assetto del territorio e non possono considerarsi pertinenze urbanistiche.
Coerentemente con tale qualificazione, l’unico modulo idoneo alla regolarizzazione era l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sicché l’amministrazione non era tenuta a convertire la domanda in SCIA postuma. Il Collegio ha inoltre precisato che, nel caso di sanatoria di opere soggette a permesso di costruire, il decorso di sessanta giorni comporta la formazione del silenzio-rigetto, con conseguente legittimità della successiva ordinanza di demolizione quale atto dovuto.
Quanto al profilo paesaggistico, il Tribunale ha affermato l’autonomia tra il procedimento edilizio di sanatoria e quello ambientale ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. La pendenza dell’istanza paesaggistica non ha efficacia paralizzante o sospensiva sulla formazione del diniego tacito, gravando sulla parte l’onere di coltivare il relativo procedimento. L’ordinamento non tollera la sopravvivenza di un’opera sprovvista di titolo, ancorché astrattamente compatibile con il vincolo paesaggistico.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nullità delle spese per la mancata costituzione del Comune intimato.
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Nota della Redazione
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