Diniego tutela cautelare monito sicurezza stradale revoca patente (TAR Calabria n. 409 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la natura monitoria di un provvedimento di revoca della patente di guida adottato ai sensi dell’art. 120 C.d.S. non integra automaticamente il presupposto del periculum in mora a favore del ricorrente. Nel bilanciamento degli interessi, assume carattere prevalente la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico, che giustifica il diniego della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente di guida e di altri titoli abilitativi alla guida, impugnava il decreto prefettizio del 15.4.2026, notificato il 27.4.2026, con cui l’Amministrazione aveva disposto la revoca dei suddetti titoli ai sensi dell’art. 120 C.d.S. unitamente agli atti presupposti, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 26.3.2026.
Nel ricorso veniva domandato l’annullamento del provvedimento e, in via incidentale, la sospensione della sua esecuzione, deducendo verosimilmente la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Crotone si costituivano in giudizio per resistere all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, Sezione Prima, ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza sulla controversia. Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha osservato che, “impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito”, la natura monitoria del provvedimento impugnato non consente di ravvisare i presupposti per l’accoglimento della tutela cautelare richiesta.
Il Giudice amministrativo ha quindi operato un espresso bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza e alla tutela dell’ordine pubblico rispetto a quello del ricorrente alla conservazione dell’efficacia dei titoli abilitativi alla guida nelle more del giudizio di merito.
La decisione di rigetto dell’istanza cautelare si fonda, pertanto, sulla ritenuta insussistenza del requisito del periculum in mora in capo al ricorrente, valutato alla luce della peculiare finalità preventiva dell’atto impugnato, volto a garantire l’incolumità della circolazione stradale.
Da ultimo, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare e ha ordinato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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