Il diniego di rinnovo di concessione pubblicitaria per violazione delle distanze prevale sull’affidamento (TAR Calabria n. 1459 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La posizione del concessionario di impianto pubblicitario lungo una strada è recessiva rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare. È legittimo il diniego di rinnovo della concessione fondato sull’accertata violazione delle distanze minime previste dall’art. 51, comma 2, lett. a) e d), d.P.R. n. 495/1992, senza che il concessionario possa opporre la mancata prova circa la data di allocazione della segnaletica stradale o l’illegittimità della sua apposizione. L’interesse alla sopravvivenza dell’impianto è recessivo rispetto alle scelte discrezionali dell’Amministrazione in materia di segnaletica; il mancato esame delle osservazioni endoprocedimentali non vizia l’atto quando l’esito procedimentale è vincolato. Non è configurabile un legittimo affidamento al rinnovo ove la clausola contrattuale preveda la facoltà di revoca per motivi di sicurezza e, comunque, l’affidamento è recessivo rispetto all’esigenza preminente della sicurezza della circolazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui A.N.A.S. s.p.a. aveva respinto l’istanza di rinnovo della concessione per un impianto pubblicitario installato lungo la S.S. 18, in forza di concessione originaria del 2006. Il diniego era motivato dall’esito di un sopralluogo che aveva rilevato la violazione delle distanze minime di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) e d), d.P.R. n. 495/1992: il cartello risultava collocato a 36 metri da un segnale di pericolo generico, a fronte dei 150 metri minimi, e a meno di 3 metri dalla striscia di margine della carreggiata.
La ricorrente deduceva la mancata comunicazione della modifica dello stato dei luoghi, l’illegittimità dell’apposizione della segnaletica, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e la lesione del legittimo affidamento maturato nel tempo. L’amministrazione si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che la violazione delle distanze minime non era contestata, risultando oggettivamente accertata. Ha quindi richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’allocazione della segnaletica stradale mira a tutelare l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, concretandosi in scelte di merito riservate all’Amministrazione. Ne deriva che la posizione del titolare dell’impianto pubblicitario è recessiva e secondaria, sicché non è ipotizzabile un obbligo dell’Amministrazione di valutare modifiche della segnaletica funzionali alla sopravvivenza dell’insegna.
Quanto alla data di apposizione della segnaletica, accertata la violazione della distanza, la mancanza di prova certa sulla data non può inficiare la legittimità del diniego. Il richiamo all’art. 8 del Regolamento A.N.A.S., che prevede la mera possibilità di chiedere la ricollocazione del cartello, è stato ritenuto inconferente, non risultando nemmeno allegata una domanda di spostamento. Irrilevante è stato altresì giudicato il richiamo all’art. 9, comma 4, del Regolamento A.N.A.S., relativo alla diversa ipotesi della presenza di “ostacoli fissi”.
Il Collegio ha, poi, escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, osservando che l’esito del procedimento era comunque vincolato dall’accertata violazione delle norme vigenti. Ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza che riconosce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare la compatibilità dell’impianto con le esigenze di sicurezza, anche in assenza di violazioni delle distanze.
Da ultimo, è stata valorizzata la clausola di cui all’art. 20 della convenzione di rinnovo del 2014, che attribuisce ad A.N.A.S. la facoltà di revocare il provvedimento in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o sicurezza stradale. Tale previsione, unitamente alla natura recessiva dell’affidamento rispetto alla sicurezza della circolazione, ha condotto il Collegio a escludere la configurabilità di un legittimo affidamento al rinnovo. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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