Revoca del nulla osta al lavoro subordinato: il mancato raggiungimento del lavoratore non osta al provvedimento se consapevole dell’avvio del procedimento (TAR Calabria n. 173 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, la consapevolezza dell’avvio del procedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, desumibile da una istanza presentata dal lavoratore all’Amministrazione, esclude la violazione delle garanzie partecipative. La revoca basata sulla richiesta del datore di lavoro per la mancata presentazione del lavoratore al posto di lavoro è legittima, mentre l’eventuale manifestazione di una rinnovata disponibilità all’assunzione può rilevare solo per l’avvio di un nuovo procedimento. Il comportamento processuale del ricorrente, segnato da un significativo lasso temporale tra la proposizione del ricorso e la domanda di fissazione dell’udienza, può essere valutato ai fini della insussistenza del periculum in mora.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico Immigrazione di Reggio Calabria, assumendo che lo stesso non gli fosse stato notificato. L’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento è stata presentata in via incidentale. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Calabria ha ritenuto carente il fumus boni iuris, scrutinando i motivi di ricorso nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare. Con riguardo al primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha evidenziato che dall’istanza presentata alla Prefettura nell’interesse del ricorrente emerge la sua consapevolezza dell’avvio del procedimento di revoca, essendo ivi menzionata la relativa comunicazione.
Quanto al secondo e terzo motivo, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di revoca risulta motivato sulla base della richiesta del datore di lavoro, il quale aveva chiesto alla Prefettura di provvedere in tal senso per la mancata presentazione del lavoratore sul posto di lavoro. La successiva comunicazione del datore di lavoro, volta ad ottenere un nuovo permesso di soggiorno per la rinnovata disponibilità all’assunzione, è stata ritenuta irrilevante ai fini della legittimità della revoca, potendo al più costituire il presupposto per avviare un nuovo procedimento.
Il TAR ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, valorizzando il comportamento processuale del ricorrente: il ritardo di quasi un anno tra il deposito del ricorso e la presentazione della domanda di fissazione dell’udienza ha indotto il Collegio a ritenere i pregiudizi allegati contraddetti dalla condotta processuale stessa. L’istanza cautelare è stata conseguentemente rigettata, con compensazione delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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