Ottemperanza: accertamento istruttorio sull’avvenuto pagamento del giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 368 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori, anche d’ufficio, per acquisire documentati chiarimenti sull’effettivo adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, ivi compreso l’avvenuto pagamento delle somme dovute e la relativa data. L’accertamento dell’ottemperanza costituisce presupposto necessario per la decisione, che va pertanto rinviata a nuova camera di consiglio per consentire all’Amministrazione di fornire le informazioni richieste.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del comparto scuola, aveva ottenuto dal Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza favorevole, pubblicata nel settembre 2024 e notificata in forma esecutiva all’Amministrazione nel febbraio 2025. A fronte del mancato adempimento spontaneo della pronuncia, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la necessità di verificare l’effettivo stato di esecuzione della sentenza, ha ritenuto di disporre un approfondimento istruttorio ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm. La verifica ha ad oggetto un duplice accertamento: se l’Amministrazione abbia ottemperato alla pronuncia, provvedendo al pagamento di quanto dovuto, e, in caso affermativo, in quale data sia avvenuto l’adempimento.
L’incombente è stato preordinato all’assunzione della decisione sul ricorso, atteso che la valutazione della sussistenza dell’obbligo di ottemperanza e delle eventuali conseguenze per l’inerzia dell’Amministrazione presuppone la conoscenza certa dell’eventuale pagamento intervenuto nel corso del giudizio. L’onere di fornire i chiarimenti è stato posto a carico del Ministero, con termine per la produzione delle informazioni entro il successivo mese di settembre.
Il TAR ha quindi rinviato la trattazione della causa a nuova camera di consiglio, fissata per il settembre 2026, per la prosecuzione del giudizio di ottemperanza dopo l’acquisizione dei chiarimenti. Con la medesima ordinanza è stata disposta la comunicazione del provvedimento alla segreteria della Sezione, per gli adempimenti di competenza.
La pronuncia si segnala per l’utilizzo, nel rito dell’ottemperanza, di un modulo istruttorio finalizzato a evitare che il giudizio prosegua in modo indeterminato quando l’Amministrazione, dopo la notifica in forma esecutiva, possa aver già dato corso all’adempimento spontaneo della prestazione.
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Nota della Redazione
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