Istanza concorrente tardiva e non conforme: illegittima l’attivazione della procedura comparativa (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 359 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio di concessioni demaniali marittime su istanza di parte, l’Amministrazione che abbia comunicato al richiedente l’assenza di istanze concorrenti entro il termine fissato dall’avviso pubblico non può successivamente arrestare il procedimento e attivare una procedura comparativa, a meno che non emerga la tempestiva e regolare presentazione di una domanda concorrente. È inammissibile l’istanza concorrente presentata a mezzo PEC oltre l’orario di chiusura dell’Ufficio Protocollo, quando l’avviso prescriva la consegna fisica allo sportello entro un termine perentorio, non potendo ravvisarsi una equivalenza tra le due modalità di invio ove non espressamente prevista. È altresì inammissibile l’istanza concorrente che, per la sua natura unitaria e non coerente con lo strumento urbanistico, non sia confrontabile con le istanze di parte relative alle singole UMI.
Il Fatto
Il ricorrente, già concessionario demaniale di uno stabilimento balneare, presentava al Comune istanza per il rilascio di una nuova concessione sull’area individuata come UMI A3. L’istanza veniva pubblicata sul BUR e, con successiva nota, l’Amministrazione comunicava l’assenza di istanze concorrenti e l’avvio dell’istruttoria. Dopo alcuni mesi, però, il Comune, con determinazioni dirigenziali, comunicava il sopraggiunto arrivo di istanze concorrenti e la necessità di indire una procedura comparativa. Avverso tali atti e avverso la successiva lettera di invito alla procedura selettiva, il ricorrente proponeva ricorso e motivi aggiunti, deducendo la tardività e l’inammissibilità dell’istanza concorrente presentata da una società controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il TAR, disattese le eccezioni di rito, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla contraddittorietà dell’azione amministrativa e all’illegittima attivazione della procedura comparativa. Il Collegio ha preliminarmente distinto il procedimento avviato sull’istanza di parte, conclusosi con la comunicazione di assenza di istanze concorrenti, dalla procedura selettiva, evidenziando come gli atti impugnati configurassero un arresto procedimentale lesivo.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, è emerso che l’istanza della controinteressata era stata inviata a mezzo PEC alle ore 20:00, quando l’Ufficio Protocollo era chiuso, e protocollata solo il giorno successivo, a termine ormai scaduto. L’avviso pubblico, invece, prescriveva la presentazione all’Ufficio Protocollo entro venti giorni, modalità differente da quella utilizzata. Il TAR ha escluso un’equivalenza tra le due forme di invio, rilevando che il Comune aveva espressamente indicato la PEC solo in altre procedure, laddove per l’istanza di parte era stata richiesta la consegna all’ufficio. L’istanza concorrente è stata quindi dichiarata inammissibile per tardività e per violazione delle modalità prescritte.
Il Collegio ha inoltre rilevato un’ulteriore causa di inammissibilità, in quanto l’offerta presentava natura unitaria ricomprendente l’intero Ambito, non coerente con lo strumento urbanistico comunale che non consente l’accorpamento della UMI A3 con le altre. Tale proposta non era confrontabile con le singole istanze di parte. La Corte ha concluso che, non essendosi realizzata la condizione per l’instaurazione della gara, il procedimento avviato dal ricorrente avrebbe dovuto concludersi con il rilascio della concessione. Il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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