Revoca autorizzazione vigilanza privata per inadempienze contributive e subentro non autorizzato del legale rappresentante (TAR Lazio n. 919 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le autorizzazioni di polizia sono personali e vengono rilasciate intuitu personae, sulla base dei requisiti soggettivi, morali e professionali del titolare o del legale rappresentante dell’ente. Il subentro nella carica di legale rappresentante di una società esercente attività di vigilanza privata, in assenza di comunicazione alla Prefettura e di rinnovo dell’autorizzazione nei confronti del nuovo amministratore, determina l’esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione e legittima la revoca del titolo. Costituisce presupposto necessario e sufficiente per la revoca dell’autorizzazione l’irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e l’omesso versamento di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di vigilanza privata giusta licenza prefettizia rilasciata in favore del legale rappresentante pro tempore e rinnovata successivamente in favore di altro soggetto, impugnava il decreto con cui il Prefetto ne aveva disposto la revoca dell’autorizzazione. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un procedimento avviato in seguito alla rilevazione di presunte gravi inadempienze connesse al mancato pagamento degli oneri fiscali e tributari, delle spettanze dei dipendenti e di segnalate irregolarità nell’erogazione dei servizi.
La ricorrente contestava il provvedimento sotto il profilo formale, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, e sotto il profilo sostanziale, eccependo l’insussistenza dei presupposti per la revoca, la mancata valutazione delle misure di risanamento e la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo che le irregolarità accertate avrebbero potuto giustificare al più la sospensione dell’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso, rilevando preliminarmente che il provvedimento impugnato è sorretto da plurime ragioni autonome e distinte e che, trattandosi di provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una sola delle ragioni poste a base del diniego sia idonea a sorreggerlo perché l’operato dell’Amministrazione risulti legittimo.
Quanto alle censure relative alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la Corte le ritiene infondate: la ricorrente era stata invitata a produrre documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale, ma in riscontro aveva depositato una memoria priva del DURC e delle altre certificazioni richieste, limitandosi a prospettare possibili misure di rientro. L’Amministrazione aveva tenuto conto delle argomentazioni difensive, confutate dalle successive risultanze istruttorie della Guardia di Finanza, dalle quali emergevano gravi inadempienze contributive e l’assenza di rateizzazioni in corso.
In relazione al merito, il Collegio osserva che gli accertamenti eseguiti evidenziano l’omesso versamento di ritenute, la compensazione di tributi mediante crediti d’imposta inesistenti e la presentazione di dichiarazioni IVA con volume di affari dichiarato irrisorio rispetto al fatturato effettivo, condotte per le quali gli amministratori erano stati segnalati all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-quater del d.lgs. n. 74/2000. Tali fatti integrano la condizione richiesta dall’art. 257-quater, terzo comma, lett. a), R.D. n. 635/1940 per la revoca delle licenze in caso di mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente.
La Corte valorizza altresì l’ulteriore ragione autonoma di revoca, consistente nell’avvenuto subentro nella carica di amministratore unico di un soggetto mai autorizzato a svolgere attività di vigilanza. Richiamando il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all’art. 8 TULPS, il Tribunale afferma che il venir meno della titolarità in capo al soggetto autorizzato comporta la decadenza del titolo e l’illegittimità dell’esercizio dell’attività da parte del nuovo legale rappresentante non autorizzato, senza che rilevi la tesi della continuità della licenza in capo alla società.
Infine, con riguardo alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, il Collegio la esclude, considerata la gravità delle condotte accertate e l’ampia discrezionalità di cui l’Amministrazione gode in materia di autorizzazioni di polizia, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
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Nota della Redazione
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