Riorganizzazione macrostruttura enti locali tra competenze e partecipazione (TAR Liguria n. 948 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riorganizzazione delle macrostrutture degli enti locali, l’atto di macro-organizzazione costituisce atto amministrativo generale e, pertanto, è sottratto all’applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La competenza del Presidente della Provincia ad adottare gli atti di riorganizzazione delle strutture apicali discende dallo Statuto, che gli attribuisce sia il potere di adottare i regolamenti di organizzazione interna sia la definizione degli incarichi dirigenziali, in attuazione degli indirizzi generali fissati dal Consiglio. La verifica giurisdizionale su tali atti è limitata al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere, atteso l’ampio margine di discrezionalità programmatica riconosciuto all’Amministrazione. È inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della modifica regolamentare che introduce una nuova ipotesi di revoca degli incarichi quando la ricorrente, all’epoca, non era titolare di incarico dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente della Provincia di Imperia dal 2001, era stata revocata dal suo ultimo incarico nel 2023. Nel 2024 l’Amministrazione avviava un procedimento di riorganizzazione della macrostruttura, riducendo i settori da sei a quattro. La dirigente impugnava gli atti del procedimento, deducendo l’incompetenza del Presidente ad adottare l’atto di indirizzo, la violazione delle norme partecipative, il difetto di motivazione e la natura pretestuosa della riorganizzazione.
Con motivi aggiunti impugnava anche i successivi decreti di aggiornamento della macrostruttura, eccependo l’illegittimità derivata e propria dei nuovi atti. L’Amministrazione resisteva, eccependo l’inammissibilità del ricorso e la tardività dell’impugnazione di uno dei decreti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, attesa l’infondatezza nel merito delle censure. In relazione al primo motivo, il TAR ha osservato che il decreto di riorganizzazione non viola la competenza del Consiglio provinciale: gli indirizzi generali erano stati fissati da quest’ultimo e il Presidente ha dato attuazione agli stessi esercitando le competenze statutarie di cui all’art. 15, co. 3, lett. m) e l) dello Statuto.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha richiamato l’art. 13 della legge n. 241/1990, chiarendo che gli atti di macro-organizzazione, in quanto atti amministrativi generali, sono espressamente esentati dagli obblighi partecipativi. La titolarità di un ufficio pubblico, pur legittimando all’impugnazione degli atti organizzativi, non implica il diritto di partecipare al relativo procedimento ai sensi dell’art. 7 della medesima legge.
In ordine al difetto di motivazione, la Corte ha rilevato che la scelta di riorganizzazione è sorretta da plurime ragioni di razionalizzazione del personale e di contenimento della spesa, non manifestamente irragionevoli: il sindacato del giudice amministrativo resta, pertanto, limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere, non ravvisabili nel caso concreto.
Il Collegio ha infine dichiarato inammissibile la contestazione relativa alla modifica del regolamento che introduceva una nuova ipotesi di revoca degli incarichi, difettando in capo alla ricorrente l’interesse alla censura: all’epoca della modifica ella non era più titolare di incarico dirigenziale, essendo stata revocata in epoca antecedente. Infondata anche l’ultima doglianza circa la finalità estromissiva della riorganizzazione, atteso il distacco temporale di due anni dalla revoca.
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Nota della Redazione
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