Revoca del nulla osta per lavoro subordinato: onere dell’Amministrazione di provare i precedenti penali del lavoratore (TAR Liguria n. 943/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, il giudice amministrativo, ove ritenga necessario verificare la sussistenza dei presupposti che hanno giustificato l’adozione dell’atto, può disporre un’istruttoria, ponendo l’onere di acquisire e depositare la documentazione attestante i precedenti penali e di polizia del lavoratore straniero in capo all’Amministrazione resistente. Tale incombente è funzionale a consentire al Collegio di valutare, con piena cognizione, la legittimità del provvedimento impugnato in relazione ai motivi di ricorso dedotti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto con cui il dirigente della Prefettura di Savona, Ufficio immigrazione, ha disposto la revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato nel marzo 2024. Il provvedimento, notificato al datore di lavoro, è stato impugnato dai soggetti interessati dinanzi al TAR Liguria, che hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto e di ogni atto presupposto o connesso.
A sostegno del ricorso cautelare, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della revoca, contestando la sussistenza dei presupposti che l’avrebbero giustificata. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’istanza. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione sull’istanza cautelare.
La Motivazione del TAR
Il Collegio, esaminata la controversia nella fase cautelare, ha ritenuto necessario approfondire l’accertamento dei fatti che hanno condotto all’adozione del provvedimento impugnato. In particolare, il TAR ha ravvisato l’esigenza di verificare la sussistenza di elementi che possano giustificare la revoca del nulla osta, con specifico riferimento alla posizione del lavoratore straniero.
Il Tribunale ha così disposto un’istruttoria, rilevando la necessità di acquisire la documentazione attestante i precedenti penali e di polizia gravanti sul cittadino straniero, quali estratti del casellario giudiziale o dati risultanti dalle banche dati in uso al Ministero dell’Interno. Sul punto, il Collegio ha chiarito che l’onere di provvedere al deposito di tale documentazione grava sull’Amministrazione, che dovrà adempiervi entro il termine fissato.
La scelta di porre l’incombente istruttorio in capo all’Amministrazione appare coerente con la natura del provvedimento impugnato e con la posizione delle parti: è l’Amministrazione, infatti, ad aver adottato l’atto di revoca e a essere, pertanto, nella disponibilità degli atti e dei presupposti che ne hanno motivato l’adozione. L’acquisizione di tali elementi è, inoltre, funzionale a consentire al Collegio di valutare la fondatezza del ricorso in vista della successiva camera di consiglio, nella quale l’istanza cautelare sarà definitivamente trattata.
È stato, infine, precisato che la parte ricorrente potrà prendere posizione sui documenti depositati, nei termini di legge, in vista della prossima udienza. Il TAR ha quindi fissato la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti. L’esito del giudizio cautelare resta, pertanto, subordinato all’esito dell’istruttoria, che consentirà al Collegio di decidere con piena cognizione di causa sulla sussistenza dei presupposti per la sospensione del provvedimento di revoca.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.