Riapertura dei termini solo per il candidato escluso, a tutela della par condicio (TAR Liguria n. 266 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso il diniego di rimessione in termini per la presentazione di una domanda di partecipazione a una procedura selettiva, l’accertamento sommario dell’omessa pubblicazione dell’avviso nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, prevista dalla lex specialis, integra il fumus boni iuris. Il periculum in mora è ravvisabile nell’esigenza di consentire la partecipazione alla selezione in vista dell’imminente avvio dell’attività didattica. La tutela cautelare può essere modulata attraverso la riapertura dei termini in favore del solo ricorrente, per un periodo determinato, con la precisazione che i titoli valutabili sono esclusivamente quelli posseduti entro la data di originaria scadenza del bando, al fine di preservare la par condicio degli altri candidati.
Il Fatto
Il ricorrente, aspirante al conferimento di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività didattica curriculare relativa all’insegnamento di «Abilità Informatiche», impugnava il provvedimento di rigetto dell’istanza di riapertura dei termini di presentazione delle domande, nonché l’avviso di selezione comparativa per titoli, nella parte in cui prevedeva la pubblicità mediante pubblicazione nella sezione «PAT – Amministrazione Trasparente» del sito web di Ateneo.
La mancata pubblicazione dell’avviso in tale sezione, durante l’intero periodo di vigenza della procedura, aveva privato il ricorrente della possibilità di presentare la domanda di partecipazione. Instaurato il giudizio, il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del diniego e l’accertamento del diritto a partecipare alla selezione, con condanna dell’Università alla rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, delibando in sede cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da profili di fondatezza. Dall’esame della documentazione in atti non risultava, infatti, che l’Università avesse provveduto alla pubblicazione dell’avviso nella sezione “Avvisi” del “Portale Amministrazione Trasparente”, come prescritto dall’art. 8, co. 1, dell’avviso medesimo, a norma dell’art. 23, co. 2, legge n. 240/2010.
La ravvisata omissione ha integrato il fumus boni iuris, atteso che la pubblicità costituiva condizione di legittimità della procedura e garanzia di effettiva conoscibilità per i potenziali interessati. Il periculum in mora è stato individuato nell’esigenza di consentire al ricorrente la partecipazione alla selezione, in ragione dell’imminente inizio dell’anno accademico e della conseguente necessità di assicurare la copertura dell’insegnamento.
Il Collegio ha quindi contemperato le contrapposte esigenze, disponendo la riapertura dei termini in favore del solo ricorrente per un periodo non inferiore a dieci giorni, ricompreso tra la comunicazione dell’ordinanza e il 20 agosto 2026. Ha inoltre precisato che i titoli esibibili, validi per l’ammissione e la valutazione, possono essere unicamente quelli posseduti e maturati fino alla data di originaria scadenza del bando, a garanzia della par condicio con gli altri candidati.
Alla luce di ciò, la domanda cautelare è stata accolta nei sensi di cui in motivazione, con fissazione dell’udienza pubblica di merito e compensazione delle spese della fase cautelare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.