L’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario che condanna la P.A. al pagamento di somme a titolo di retribuzione professionale docenti (TAR Lombardia n. 4115 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, una volta passata in giudicato e notificata, è titolo per promuovere il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione al dictum giudiziale nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, decorso il quale infruttuosamente provvede un commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non dà diritto a compenso. La domanda di esecuzione è fondata quando l’inadempimento non sia contestato e sussistano le condizioni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il Fatto
Una docente, già destinataria di una sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non contestava di essere rimasta inadempiente rispetto al provvedimento giurisdizionale favorevole alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che non era contestato l’inadempimento dell’Amministrazione alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha quindi accertato che la sentenza era passata in giudicato e che la stessa era stata notificata al Ministero, risultando così soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
In accoglimento della domanda, il giudice ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha, inoltre, nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione, con l’incarico di determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari.
Il Collegio ha precisato che l’attività del commissario rientra nei compiti istituzionali, escludendo la debenza di alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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