Conflitto di interessi e prove di equivalenza nelle gare pubbliche (TAR Lombardia n. 4012 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, l’appartenenza dei componenti della commissione giudicatrice alle amministrazioni beneficiarie dell’intervento non integra di per sé una situazione di conflitto di interessi, costituendo attuazione della specifica prescrizione dell’art. 93, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. La minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati, ex art. 16, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro. Quanto alla dimostrazione dell’equivalenza funzionale di un prodotto alternativo, la prova deve essere articolata in dati puntuali e specifici, con un confronto tra i prodotti a parità di condizioni, tenuto conto delle caratteristiche del contesto concreto; il giudice non può supplire al deficit probatorio dell’operatore economico mediante consulenza tecnica in un sindacato di tipo estrinseco.
Il Fatto
Con bando pubblicato il 19.06.2025, Aria s.p.a., in qualità di centrale di committenza, indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione della legionellosi nell’interesse di due ASST lombarde. Il capitolato tecnico prescriveva la fornitura di impianti di produzione e dosaggio di monoclorammina. La società Bioh Group Filtrazione partecipava proponendo un disinfettante alternativo, il “Ferrocid 5280-S”, a base di ipoclorito di sodio con derivati di fosfati e silicati, allegando una relazione tecnica a supporto dell’equivalenza ai sensi dell’art. 75 e Allegato I.5 d.lgs. n. 36/2023.
All’esito delle operazioni della commissione, la società veniva esclusa con determinazione n. 132 del 16.02.2026 per non conformità dell’offerta alle prescrizioni del capitolato; la gara veniva aggiudicata all’unica altra concorrente, che aveva offerto il prodotto richiesto. La società esclusa impugnava l’esclusione, l’aggiudicazione e gli atti di nomina della commissione, deducendo un conflitto di interessi dei commissari, appartenenti alle amministrazioni beneficiarie, e l’illegittima mancata ammissione del prodotto alternativo in forza del principio di equivalenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla stazione appaltante, rilevando che le clausole della lex specialis che indicano un’unica molecola biocida non hanno natura immediatamente escludente, come confermato dal fatto che il giudizio di equivalenza è stato svolto in concreto dalla commissione.
Nel merito, la sentenza ricostruisce il quadro normativo del conflitto di interessi di cui all’art. 16 e all’art. 93, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, richiamando i principi del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 852 del 2023 e il parere n. 667 del 2019. La nozione eurounitaria recepita dal Codice esige che la minaccia all’imparzialità sia provata da chi la invoca con presupposti specifici e documentati, riferiti a interessi effettivi. L’appartenenza dei commissari alle amministrazioni beneficiarie costituisce invece attuazione del favor legislativo per i funzionari interni, che conoscono le esigenze specifiche e possono operare valutazioni non “in astratto”.
Sul tema dell’equivalenza del prodotto alternativo, la Corte osserva che la relazione tecnica del produttore del Ferrocid condizionava l’idoneità del prodotto a valori di durezza dell’acqua compresi tra 6 e 12 °F, mentre i valori riscontrati nei presidi ospedalieri interessati erano da due a oltre cinque volte superiori. La ricorrente non aveva contestato tali dati con elementi idonei a palesare l’illogicità del giudizio tecnico della commissione, né aveva condotto verifiche parallele atte a dimostrare l’infungibilità della molecola richiesta. Il giudizio di equivalenza, prosegue la motivazione, non può essere utilmente affermato in assenza di un confronto a parità di condizioni, e la consulenza tecnica non può costituire uno strumento per supplire al deficit probatorio della parte.
Quanto al precedente invocato dalla ricorrente, la sentenza TAR Lazio n. 12588/2021 non ha accertato un’equivalenza “sempre e comunque”, ma ha solo affermato la libertà dell’amministrazione di considerare equivalente il prodotto, con valutazione parametrata alle specificità della situazione concreta. Infine, nessuna lesione della concorrenza è configurabile, non essendovi barriere all’ingresso nel mercato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con spese compensate per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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