L’ottemperanza per la carta del docente non ammette l’astreinte se è manifestamente iniqua (TAR Lombardia n. 3875 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto la carta del docente, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice amministrativo, decorso il quale si procede tramite commissario ad acta. La condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere esclusa qualora risulti “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutarsi in concreto con riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Il Fatto
Con sentenza dell’11 novembre 2025, il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore della ricorrente per l’importo di 500,00 euro per l’anno scolastico 2024/2025. Sul provvedimento, notificato all’Amministrazione il 12 novembre 2025, si è formato il giudicato.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo l’esecuzione della sentenza nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nel merito, la domanda di ottemperanza è stata ritenuta fondata, poiché la pretesa è sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, con nomina fin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 25 giugno 2014. La penalità di mora deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, valutazione da compiersi in concreto. Nel caso di specie, l’iniquità è derivata dall’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e dalle circostanze del ritardo, riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta elettronica del docente.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in 800,00 euro, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, riducendo l’importo in considerazione del carattere seriale della causa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221).
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Nota della Redazione
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