Nullo osta lavoro, il ritardo del datore non pregiudica il lavoratore (TAR Lombardia n. 3692 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di otto giorni per la trasmissione del contratto di soggiorno, previsto dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dal D.L. n. 145/2024, decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale e non dall’invio del modello da parte dell’Amministrazione. Un eventuale ritardo nella trasmissione imputabile al datore di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore, ove sia comunque dimostrata la corrispondenza tra l’ingresso autorizzato e l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, funzionale al controllo sulla regolarità del soggiorno e alla prevenzione di abusi. La declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta ottenimento del bene della vita non esclude la condanna alle spese dell’Amministrazione sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale in favore di un cittadino egiziano. Dopo il rilascio del nulla osta e l’ingresso in Italia del lavoratore, il datore di lavoro trasmetteva la dichiarazione di presenza e, successivamente, il contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria di assunzione.
A causa di un malfunzionamento del sistema, la trasmissione avveniva oltre il termine di otto giorni previsto dalla normativa. Lo Sportello Unico comunicava pertanto il rifiuto della richiesta di nulla osta per decorrenza dei termini e la revoca del provvedimento. Il lavoratore impugnava il provvedimento, deducendone l’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso per intervenuta definizione della pratica a seguito del riesame disposto in sede cautelare, ha comunque applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico del Ministero dell’Interno.
Richiamando l’ordinanza cautelare, il Collegio ha precisato che il termine di otto giorni di cui all’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, e non dal diverso momento dell’invio del contratto di soggiorno da parte dell’Amministrazione. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva erroneamente fatto decorrere il termine da tale ultimo momento.
La Corte ha inoltre affermato che un eventuale ritardo imputabile al datore di lavoro non può comunque pregiudicare la posizione del lavoratore. Tale conclusione è giustificata dalla circostanza che il contratto di soggiorno era stato inviato entro un congruo lasso di tempo, risultando così dimostrata la corrispondenza tra l’ingresso autorizzato e l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, in conformità con la finalità di assicurare il controllo sulla regolarità del soggiorno e di evitare abusi.
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Nota della Redazione
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