Conversione del permesso stagionale: la residenza in provincia non è requisito normativo (TAR Lombardia n. 3644 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 24, comma 10, TUI, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è subordinata esclusivamente all’avvenuta assunzione del lavoratore per almeno tre mesi e all’effettività del nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Non costituisce requisito legittimo la residenza anagrafica dello straniero nella provincia in cui l’istanza è presentata. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non giustifica il rigetto di una domanda già favorevolmente valutata con il rilascio del nulla osta, dovendo l’amministrazione, se del caso, procedere in via di autotutela. Le ragioni ostative non riprodotte nel provvedimento finale non ne integrano la motivazione, e ogni riferimento successivo a pretese discrepanze costituisce inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedeva allo Sportello unico per l’immigrazione la conversione in permesso per lavoro subordinato, ottenendo il rilascio del nulla osta. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del nulla osta, l’amministrazione adottava un provvedimento di rigetto della domanda di conversione, motivato esclusivamente con la mancata residenza del richiedente nella provincia di riferimento, desunta dal modello Unilav e dal domicilio indicato. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 5, comma 9, e 24, comma 10, TUI e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva in via preliminare il difetto di conferenza del potere esercitato: a fronte dell’avvenuto rilascio del nulla osta, l’amministrazione avrebbe eventualmente dovuto disporre la revoca del nulla osta in autotutela, non già la reiezione di una domanda già favorevolmente valutata. La relazione depositata in giudizio, che evocava presunte discrepanze sulla sistemazione alloggiativa, è considerata inammissibile integrazione postuma del provvedimento, atteso che tale ragione ostativa non emerge dal suo testo.
Nel merito, il Collegio osserva che l’unica ragione ostativa effettivamente riprodotta nel provvedimento impugnato riguarda la residenza dello straniero, non ubicata nella provincia di -OMISSIS-. Gli altri rilievi formulati nel preavviso di revoca non sono stati riprodotti nel provvedimento finale e, pertanto, non ne integrano la motivazione.
La censura è fondata alla luce del tenore letterale dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, che condiziona la conversione esclusivamente allo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e all’offerta di un contratto di lavoro subordinato. Per il condiviso orientamento giurisprudenziale, l’unica condizione è l’avvenuta assunzione per il periodo indicato e l’effettività del nuovo rapporto, dovendo lo straniero dimostrare solo il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso. Il requisito della residenza in provincia è quindi estraneo alla previsione normativa e inidoneo a precludere la conversione o a legittimare la revoca del nulla osta.
Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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