L’opposizione al decreto di perenzione è inammissibile se l’istanza di rimessione in termini non è notificata (TAR Lombardia n. 3614 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di rimessione in termini presentata dalla parte ricorrente, non notificata alle amministrazioni resistenti costituite, è irrituale ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a. e non è idonea a costituire formale opposizione al decreto presidenziale di perenzione, né ad incidere sulla portata decisoria dello stesso. La domanda di rimessione in termini è, inoltre, inammissibile se presentata nell’ambito di un processo ormai estinto per perenzione. Le ragioni addotte a giustificazione della mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza non possono comunque giustificare un inadempimento di contenuto minimo, potendo l’adempimento essere esperito telematicamente.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva impugnato il decreto del Questore di Milano di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorso era stato depositato in data 11 marzo 2025. Con decreto del 4 maggio 2026, il Presidente della Sezione aveva dichiarato perento il ricorso ai sensi dell’art. 81 c.p.a., non essendo stata presentata, nel termine annuale dal deposito, l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione ex art. 71, comma 1, c.p.a. In data 6 maggio 2026 la ricorrente ha depositato un’istanza di rimessione in termini, non notificata, deducendo gravi impedimenti che avrebbero reso oggettivamente impossibile al difensore il rispetto del termine annuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato in via preliminare l’irritualità dell’istanza depositata dalla ricorrente. Il Collegio ha osservato che, ai sensi dell’art. 85, comma 3, c.p.a., l’istanza avrebbe dovuto essere notificata alle Amministrazioni resistenti costituite; la mancata notifica ha reso l’istanza inidonea a costituire formale opposizione al decreto presidenziale, con la conseguenza che la stessa non poteva incidere sulla portata decisoria del provvedimento impugnato.
Sotto un distinto profilo, il Tribunale ha ritenuto comunque inammissibile la domanda di rimessione in termini. Tale domanda, infatti, è stata presentata nell’ambito di un processo ormai estinto per perenzione e, pertanto, non può trovare ingresso. Il Collegio ha inoltre evidenziato che le ragioni dedotte dalla ricorrente non sono idonee a giustificare la mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, trattandosi di un adempimento di contenuto minimo, esperibile telematicamente.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’opposizione inammissibile, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di fase in favore delle Amministrazioni costituite, liquidate in euro 300,00 oltre oneri di legge. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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