Procura alle liti generica: ricorso per ottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 3318 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., la quale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità giudiziaria adita e ogni elemento utile a individuare la controversia. La procura rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, che non rechi tali indicazioni, è inammissibile e non può essere equiparata alla procura apposta in calce all’atto, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. Il vizio non è sanabile ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., né è configurabile l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. Il Ministero si costituiva per resistere e la causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la mancata presenza del difensore della ricorrente all’udienza di trattazione non impone l’obbligo di avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., in quanto l’assenza delle parti comporta una rinuncia implicita al diritto di contraddittorio e al diritto di controdedurre sulla questione rilevata d’ufficio, in conformità alla giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1305.
Nel merito, il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su documento analogico separato e notificata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, conteneva una delega generica a rappresentare la parte “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”, senza indicare né il Tribunale amministrativo adito né gli estremi della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione.
Il Collegio ha precisato che la procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia. Ha inoltre escluso che la procura apposta in calce possa ritenersi configurabile quando la stessa sia sottoscritta su supporto cartaceo e poi depositata, in copia informatica, nel fascicolo processuale telematico, poiché la congiunzione fisica dei documenti non garantisce che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, in linea con i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025.
Quanto alla possibilità di sanatoria, il giudice ha richiamato l’orientamento secondo cui la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che la sua carenza non è sanabile, e ha escluso la concedibilità dell’errore scusabile, atteso che la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo preesistente al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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