Ottemperanza al giudicato per la carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 2720 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza ex art. 112 e ss. cod. proc. amm., la domanda di esecuzione della sentenza del giudice ordinario di cui si chiede l’adempimento è fondata ove risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso, condanna l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente per le annualità indicate nella decisione, e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso ove le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico della stessa amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto all’ottenimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio per l’importo di 500,00 euro per ciascun anno.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione; decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria, ed era stata ritualmente notificata all’amministrazione; il ricorso era stato notificato il 10 dicembre 2025 ed era quindi decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’amministrazione avesse provveduto.
La decisione richiama l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, che impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice ha accertato che il Ministero non aveva adottato alcun adempimento e ha quindi disposto la condanna a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con il termine di 60 giorni dalla richiesta della parte interessata, autorizzandolo ad avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 in caso di incapienza dei fondi. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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