Ottemperanza carta docente: onere probatorio dell’Amministrazione sull’avvenuto pagamento (TAR Lombardia n. 2690 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione successiva a una sentenza del giudice ordinario, l’Amministrazione che eccepisca l’avvenuto adempimento ha l’onere di fornirne la prova. La mera allegazione del pagamento, non supportata da idonea documentazione versata in atti, non è sufficiente a dimostrare l’esecuzione del giudicato. L’accoglimento del ricorso comporta l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per adempiere e, per il caso di perdurante inerzia, la nomina del commissario ad acta, individuato in un dirigente pubblico, senza diritto a compenso in quanto l’attività rientra nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Una docente, che aveva ottenuto dal Tribunale di Como – Sezione Lavoro, con sentenza n. 140/2024, il riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo complessivo di 2.000,00 euro, aveva notificato il provvedimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito, sul quale si era formato il giudicato. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione coattiva della sentenza.
Il Ministero si costituiva in giudizio solo in prossimità della camera di consiglio con atto di mera forma e depositava una nota in cui affermava che il pagamento era già avvenuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione e la sentenza era passata in giudicato. L’Amministrazione, pur eccependo l’avvenuto adempimento, non aveva fornito la prova del pagamento: nella nota depositata si faceva riferimento a un riscontro dell’accreditamento risultante da un “file excel” che, tuttavia, non era stato allegato in giudizio.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme, detratte eventuali erogazioni intermedie. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, che avrebbe agito solo su istanza del creditore e avrebbe provveduto entro i successivi 60 giorni, senza diritto a compenso.
Quanto alle spese, il collegio le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in misura ridotta in ragione della natura seriale della questione, come da precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026 citato in motivazione, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
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Nota della Redazione
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